
Pres. A. Doranzo, Est. C. Marotta
Direttore Generale – Azienda Sanitaria Locale – Valutazione negativa ex art. 3 bis, comma 7-bis del d.lgs n. 502/92 – Mancato raggiungimento degli obiettivi - Decadenza - Illegittimità– Contratto di prestazione d’opera – Attività intellettuale ex art. 2230 c.c. – Diligenza nell’adempimento ex art. 1176 c.c. – A nulla rileva la quiescenza - Accoglimento del ricorso- Risarcimento del danno.
La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Ancona che aveva annullato la decadenza del direttore generale della ASL di Pescara, disposta per mancato raggiungimento degli obiettivi. I giudici hanno ribadito che il direttore generale, in quanto prestatore d’opera intellettuale ex art. 2230 c.c., risponde non per mancato risultato, ma solo se inadempiente rispetto ai doveri di diligenza (art. 1176 c.c.). L'inadempimento deve essere provato e imputabile, non bastando il solo mancato raggiungimento degli obiettivi. Inoltre, la Corte ha escluso che il collocamento in pensione successivo alla nomina costituisse violazione dell’art. 5, comma 9, D.L. n. 95/2012. La responsabilità oggettiva invocata dalla Regione Abruzzo è stata ritenuta infondata. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese.
S.d.G.