FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 TAR LAZIO, Sentenza n. 4154/2025, Legittimo il bando che ammette la partecipazione anche di medici specializzandi nelle specialità richieste, negando l’accesso a medici già specializzati ma in specialità non confacenti

Pres. F. Elefante, Est. F. Baiocco - Maria Elena Sabatini (avv. Vincenzo Barrasso) – c. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (avv. Cherubina Ciriello) – Francesco Calò (n.c.)

Concorso pubblico – Bando di concorso – Requisiti di partecipazione – Medici non ancora specializzati, ma specializzandi nella specialità richiesta – Ammessi - Medici già specializzati in altra specialità – Non ammessi - Discrezionalità dell’amministrazione – Sussiste.

La controversia concerne l’impugnazione, avanti al TAR Lazio, di un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS.

Nel ricorso viene, infatti, sostenuta l’illegittimità del bando di concorso nella misura in cui ammette alla partecipazione non solo i medici in possesso delle specializzazioni dallo stesso previste (Medicina legale, Medicina del lavoro, Anatomia patologica, Igiene e medicina preventiva, Neuropsichiatria infantile, Pediatria, Oftalmologia, Otorinolaringoiatria, Psichiatria, Neurologia, Medicina Interna, Oncologia, Cardiologia, Ginecologia) ma anche i medici, non ancora specializzati, regolarmente iscritti “per l’anno accademico 2023/2024, al penultimo o ultimo anno del corso di formazione specialistica...” relativa alle medesime specialità, negandola al contrario alla ricorrente in possesso di altra e diversa specializzazione in forza della quale esercita le funzioni di accertamento delle disabilità quale medico convenzionato esterno con INPS.

Il TAR risponde a tale doglianza ritenendo che nel contesto della lata discrezionalità rimessa all’Amministrazione indicente in ordine alla determinazione dei profili professionali da reclutare, non può ritenersi irragionevole escludere dalla partecipazione medici in possesso di talune specialità, evidentemente ritenute meno confacenti, ed ammettere medici che, sebbene specializzandi, sono al termine del corso di specializzazione - in quanto iscritti al penultimo o ultimo anno del corso di formazione specialistica - e pertanto considerati provvisti del bagaglio professionale necessario al disimpegno delle funzioni mediche da espletare, non ravvisandosi peraltro alcuna violazione dalla norma di legge ai sensi della quale almeno uno dei componenti dell’unità di valutazione di base deve essere un medico (già) specializzato in medicina legale o in medicina del lavoro o altre specializzazioni equipollenti o affini.

F.L.



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