
Pres. U. Di Benedetto, Est. J. Bonetto - Farmacia del Corso di Ferri Dott.ssa Sonia e C. Snc (avv.ti Q. Lombardo, V. Lorenzetti, S. Cosmo) – c. Comune di Castelfranco Emilia, Unione Comuni del Sorbara (Mo) Struttura Unica per Le Attività Produttive (n.c.) - Unione dei Comuni del Sorbara (S. Della Casa) - Azienda Usl di Modena, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Modena, Farmacia Gulmanelli S.r.l. (n.c.)
Trasferimento sede farmacia - Richiesta di autorizzazione – Negata – Criterio della distanza minima di 200 metri tra esercizi farmaceutici – Deroga al criterio della distanza minima – Ampliamento dei servizi resi all’utenza – Farmacia dei servizi –Libertà d’impresa – Libertà di iniziativa economica – Riconosciuta – Ricorso accolto.
Il giudizio ha ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di rigetto della richiesta di autorizzazione al trasferimento della farmacia ricorrente, emanato sulla base del mancato rispetto, da parte del nuovo locale individuato, del criterio della distanza minima di 200 metri dalla farmacia più vicina, previsto dall’art. 1 della legge n. 475/1968 e dall’art. 13 del D.P.R. n. 1275/1971.
Il provvedimento di diniego impugnato viene emesso dall’Amministrazione comunale sulla scorta della ritenuta inderogabilità della norma che impone il rispetto della distanza minima di 200 metri tra soglia e soglia delle farmacie, ritenendo irrilevante la circostanza, addotta dalla farmacia ricorrente in sede di istanza, che tra le due farmacie vi fosse già una distanza “storica” inferiore a quella di legge, non potendosi per l’Amministrazione derogare al regime ordinario, salvo che nel caso di forza maggiore che non consenta la ricollocazione della farmacia in nuovi locali situati alla distanza minima di legge e ritenendo infine inidonea l’esigenza, pure rappresentata dalla ricorrente, di trasferire la farmacia in spazi idonei alla realizzazione della “farmacia dei servizi”.
Nel giudizio proposto avverso il citato provvedimento, la ricorrente evidenzia, inter alia, che le norme in materia di distanza minima tra farmacie andrebbero nel caso di specie ritenute derogabili non solo nel caso di forza maggiore (come la necessità di rilascio dei locali o l’impossibilità di proseguire l’esercizio per mancanza di locali a distanza superiore a duecento metri), ma anche laddove il trasferimento della farmacia consenta – come nel caso in esame - di ampliare e migliorare il servizio reso all’utenza attraverso la prestazione di servizi e attività altrimenti impossibili, compatibilmente con i principi di libertà d’impresa e di stabilimento e con il normale meccanismo della concorrenza e del mercato. Ciò varrebbe – prosegue la ricorrente - ancor più ove si consideri che la sede attuale dell’esercizio farmaceutico è già collocata a una distanza inferiore ai 200 metri previsti dalla normativa richiamata (in quanto istituita, verosimilmente, prima dell’entrata in vigore della legge n. 475/1968, che impone il rispetto della predetta distanza).
Nell’accogliere il ricorso, il Collegio evidenzia che la previsione della distanza minima tra farmacie risulta funzionale alla garanzia dell’efficienza del sistema farmaceutico, attraverso la capillare diffusione delle farmacie in relazione a tutti servizi erogati e che tale criterio può essere derogato per bilanciare tale esigenza con i principi di libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost.
Pertanto, osservano i giudici, laddove lo spostamento dell’esercizio farmaceutico all’interno della zona di riferimento non arrechi pregiudizio all’utenza, l’Amministrazione può autorizzarlo anche in deroga alla distanza minima, così da garantire la libera iniziativa economica, tenuto conto degli specifici e concreti profili del caso sottoposto al suo esame.
Nel caso di specie, tenuto conto che i nuovi locali individuati consentirebbero alla ricorrente l’erogazione di servizi farmaceutici ulteriori in favore degli utenti, non sussiste dunque alcuna logica ragione – né dal punto di vista dell’interesse generale né nell’ottica del rispetto della libertà di iniziativa economica privata - per impedire il trasferimento richiesto.
Il Collegio afferma, infine, che la deroga per causa di forza maggiore alla distanza minima tra esercizi va valutata diversamente a seconda che si tratti di una farmacia di nuova istituzione (dovendo in tal caso i criteri di riferimento essere letti in misura più restrittiva) ovvero di una farmacia esistente – come nel caso di specie - da decenni, per la quale non si può prescindere dalla situazione consolidatasi nel tempo.
C.V.S.