
Pres. V. Salomone, Est. G. Esposito - Piramical Critical Care Italia S.p.A. (avv. V. Miniero) – c. Società Regionale per la Sanità (avv. F. Aprea) - B. Braun Milano S.p.A. (avv. J.E.P. Recla, L. Bonoldi e C.M. Iaccarino)
Appalti in sanità – Fornitura farmaci – Esclusione dalla procedura – Principio attivo diverso –– Medesima classificazione anatomica – Medesima classificazione terapeutica – Medesima classificazione chimica – Comuni indicazioni terapeutiche – Principio di equivalenza – Non riconosciuto.
Il Collegio, con la sentenza in epigrafe, si è pronunciato sulla legittimità del provvedimento di esclusione adottato da una centrale di committenza per gli appalti sanitari, la quale ha indetto una gara per l’affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici.
Il capitolato tecnico specificava che il prodotto da offrire, con riferimento al lotto oggetto di contestazione, dovesse contenere uno specifico principio attivo, seguito dalla dicitura “etc”.
La ricorrente, invocando il principio di equivalenza, ha attribuito al tale locuzione il significato di poter ricomprendere tra i prodotti oggetto della fornitura anche i farmaci contenenti un principio attivo differente rispetto a quello indicato dalla lex specialis, ma comunque derivato dal medesimo e appartenente alla stessa classificazione anatomica, terapeutica e chimica.
Tuttavia, il TAR adito ha respinto la prospettazione di parte ricorrente ritenendo che non possa sussistere equivalenza tra il farmaco richiesto dal capitolato e quello offerto dalla ricorrente, in quanto basati su principi attivi differenti e non assimilabili, non potendosi dunque trascendere dallo specifico prodotto posto a base di gara dalla stazione appaltante per ammetterne uno diverso.
E. F.