FOCUS - Osservatorio Trasparenza

 TAR PUGLIA, Sentenza n. 209/2025, Riconosciuto il diritto del consigliere comunale di accedere ad un parere legale reso a favore del Comune

Accesso – parere legale – consigliere comunale – sussiste

Pres. E. Manca, Est. P. Fusaro – OMISSIS (avv. A.M. Durante) c. Comune di Melpignano (avv. T. Millefiori)

Un membro del Consiglio comunale di Melpignano ha richiesto al Comune di accedere al parere legale redatto a favore dell’amministrazione comunale in riferimento ad una transazione. L’istanza è stata motivata con il fine di esercitare, da parte del consigliere, le proprie legittime funzioni di controllo sull’operato degli organi istituzionali dell’Ente comunale.

Avverso il diniego del Comune, l’istante ha agito in giudizio, dopo aver inutilmente esperito il rito presso la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (“CADA”).

Il Collegio, sul piano procedurale, ha rigettato l’eccezione del Comune di inammissibilità del ricorso azionato dalla controparte in ragione dell’omessa notificazione dell’atto introduttivo ad almeno un soggetto controinteressato. Sul punto è stato richiamato l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui non può essere dichiarato inammissibile per omessa notifica al controinteressato un ricorso per accesso ex art. 116 c.p.a. quando - come nel caso di specie - sia stata la stessa Amministrazione interpellata, in sede procedimentale, a non aver riscontrato la presenza di soggetti potenzialmente pregiudicati dall’eventuale accoglimento dell’istanza della parte (cfr. Cons. Stato, VI, n. 30/2020; più di recente, Id., III, n. 1118/2022). Inoltre, fermo quanto precede, il Collegio stesso non rinviene alcun controinteressato nella vicenda per cui è causa, né tantomeno qualifica come tale l’avvocato redattore del parere legale, considerato che non è possibile desumere una potenziale lesione della riservatezza di questi in ragione della mera provenienza dell’atto per cui è stato richiesto l’accesso dall’istante.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. È stata richiamata anzitutto la costante interpretazione della giurisprudenza che, in materia di accesso ai pareri legali, distingue in ragione della natura e della funzione del parere del quale viene chiesta l’ostensione, consentendo l’accesso quando il parere abbia una funzione endoprocedimentale e sia quindi correlato ad un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento e negandolo quando invece il parere viene espresso per definire una strategia una volta insorto un determinato contenzioso, ovvero una volta iniziate situazioni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio.

Nel caso di specie, peraltro, un discrimen importante è dato dalla circostanza che l’istanza è stata formulata dal ricorrente in qualità di membro del Consiglio Comunale. Viene in rilievo il peculiare regime di cui all’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 che, secondo la lettura data dalla giurisprudenza, gode di un’estensione maggiore rispetto a quello ordinario. Ne consegue che, nel bilanciamento tra, da un lato, l’esclusione dall’accesso per i pareri legali ove non abbiano carattere endoprocedimentale e possano  pregiudicare le strategie difensive - attuali o potenziali - perseguibili dall’Amministrazione e, dall’altro, la più ampia facoltà di accesso riconosciuta ai consiglieri comunali a “tutte le notizie e le informazioni” di cui l’Amministrazione è in possesso, per il Tribunale prevale quest’ultimo e dunque il diritto di accedere al parere legale richiesto.



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