FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 68/2025, È illegittimo impedire il riconoscimento del figlio alla c.d. madre intenzionale che, insieme alla madre biologica, abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa

Corte cost., 22 maggio 2025, n. 68

Pres. Amoroso, Est. Patroni Griffi – Presidente del Consiglio dei ministri (Avvocatura dello Stato)

Procreazione medicalmente assistita – Coppia formata da due donne - Riconoscimento del rapporto genitoriale – Genitore intenzionale – Best interest of the child – Fecondazione eterologa - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Fondatezza della questione.

È illegittimo il complesso delle disposizioni censurato (artt. 8 e 9 della legge n. 40 del 2004 e dell’art. 250 c.c.) rispetto agli artt. 2, 3 e 30 Cost, laddove impedisce al nato a seguito di procreazione medicalmente assistita eterologa praticata da una coppia di donne, l’attribuzione dello status di figlio della c.d. madre intenzionale che, insieme alla madre biologica, abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa e, comunque, laddove impone la cancellazione dall’atto di nascita del riconoscimento compiuto dalla madre intenzionale. Infatti, nel caso della procreazione diversa da quella naturale, il vincolo genitoriale scaturisce da un atto di assunzione di responsabilità che si esprime attraverso il “consenso” prestato al ricorso alle tecniche di PMA. Ed è proprio dal comune impegno volontariamente assunto discendono i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale.

Queste considerazioni non dipendono dall’orientamento sessuale della coppia, in quanto detto orientamento non incide di per sé sull’idoneità all’assunzione di responsabilità.  D’altronde, un’inidoneità genitoriale, in sé, della coppia omossessuale è stata costantemente esclusa dalla Corte che ha anche avuto occasione di affermare che non esistono neppure certezze scientifiche o dati di esperienza in ordine al fatto che l’inserimento del figlio in una famiglia formata da una coppia omosessuale abbia ripercussioni negative sul piano educativo e dello sviluppo della personalità del minore.

Viceversa, solo così sarebbe garantito al minore il suo interesse a che sia affermata in capo ad entrambi i soggetti che hanno condiviso il progetto genitoriale quei doveri funzionali ai suoi interessi che l’ordinamento considera inscindibilmente legati all’esercizio di responsabilità genitoriali.

M.C.

(Matteo Caldironi)



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