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 Corte Costituzionale, Sentenza n. 69/2025, È legittima l’esclusione della donna single dall’accesso delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo

Corte cost., 22 maggio 2025, n. 69

Pres. Amoroso, Est. Navarretta – Presidente del Consiglio dei ministri (Avvocatura dello Stato)

Procreazione medicalmente assistita – Requisiti di accesso – Donna single – Salute psichica – Principio di precauzione – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Non fondatezza della questione.

La Corte costituzionale ritiene non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 della legge n. 40 del 2004, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, nonché agli artt. 3, 7, 9 e 35 CDFUE, nella parte in cui non consente l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) alla donna singola.

Pur riconoscendo la finalità terapeutica della disciplina – volta a rimuovere ostacoli alla fertilità – i giudici evidenziano come il legislatore goda di un ampio margine di discrezionalità nella regolazione dell’accesso, purché non sfoci in manifeste irragionevolezze. Tale discrezionalità è stata esercitata, secondo la Corte, attraverso il principio di precauzione, inteso come criterio volto ad avvicinare la PMA al paradigma della generazione naturale. In questa logica, la scelta legislativa di riservare l’accesso a coppie eterosessuali, in età fertile e affette da sterilità o portatrici di malattie genetiche, risponde a un bilanciamento razionale tra autodeterminazione e tutela dell’interesse del nato, non risultando quindi né sproporzionata né manifestamente irragionevole.

M.C.

(Matteo Caldironi)



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