
Corte Cost., 30 maggio 2025, n. 76
Pres. Amoroso, Est. Petitti.
Trattamento sanitario obbligatorio in caso di degenza ospedaliera - Mancata previsione della notifica all’interessato del provvedimento – Principio del minor sacrificio ex art. 13 Cost. - Diritto di difesa ex art. 24 Cost. – Principio del contraddittorio ex art. 111 Cost. – Principio personalista ex art. 2 Cost. – Principio della pari dignità ex art. 3 Cost. – Violati – Fondatezza della questione.
Trattamento sanitario obbligatorio – Mancata previsione dell’audizione dell’interessato prima della convalida del provvedimento – Divieto di ogni violenza fisica e morale sulle persone soggette a provvedimenti restrittivi della libertà personale ex art. 13 Cost. – Rispetto della persona umana ex art. 32 Cost. - Diritto di difesa ex art. 24 Cost. – Principio del contraddittorio ex art. 111 Cost. – Principio personalista ex art. 2 Cost. – Principio della pari dignità ex art. 3 Cost. – Violati – Fondatezza della questione.
La questione esaminata dalla Corte riguarda la legittimità costituzionale degli artt. 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i quali disciplinano l’istituto del trattamento sanitario obbligatorio in condizione di degenza ospedaliera.
La misura si pone sul crinale tra la libertà di autodeterminazione in materia di salute e la regola del consenso, da un lato, e l’esigenza di protezione della salute della persona stessa, dall’altro, che giustifica in via d’eccezione un trattamento contro la sua volontà imposto mediante coazione fisica. Proprio l’incidenza sulla libertà personale comporta che il trattamento sanitario coattivo debba operare quale extrema ratio, ossia nell’osservanza del principio del minor sacrificio necessario, desumibile dall’art. 13 Cost. in relazione a tutte le misure privative della libertà personale.
La Corte richiama l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’istituto, letto alla luce del principio personalista, sottolineando come il trattamento sanitario coattivo in condizioni di degenza ospedaliera non sia disposto contro il soggetto, a titolo di pena o di misura di sicurezza, ma a protezione della sua salute e della sua integrità fisica.
Come evidenziato dalla Corte, sebbene il legislatore goda di una certa discrezionalità nel modulare le forme di tutela giurisdizionale, l’art. 35 della legge n. 833 del 1978 determina una significativa compressione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio, dal momento che la disposizione non prevede che il soggetto, nel cui interesse il provvedimento coattivo è adottato, sia messo nella condizione di conoscerlo, tramite apposita notifica, e ne esclude la necessaria audizione in sede di procedimento di convalida giurisdizionale. L’infermità psichica non può comportare, infatti, la privazione dei diritti costituzionali in capo ai soggetti che ne sono affetti, in violazione del principio personalista e del principio della pari dignità sociale espressi dagli artt. 2 e 3, co. I, Cost.
In particolare, il diritto di ricevere comunicazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale non è inficiato dalla condizione di alterazione psichica in cui versa la persona sottoposta a trattamento sanitario coattivo, potendo sempre sussistere in capo ad essa uno spazio di autonomia e libertà decisionale residuo. Al fine di bilanciare la protezione dell’incapace con l’esigenza di non limitare a priori la sua capacità processuale, le norme sulle capacità di agire – richiamate dalla Corte - prevedono che la persona conservi la piena capacità processuale proprio nei procedimenti volti a verificare la sussistenza dei presupposti idonei a condurre a una limitazione della sua capacità di agire.
L’art. 35 viola gli artt. 13. 24 e 111 Cost. anche laddove lascia alla valutazione discrezionale del giudice l’audizione del soggetto interessato prima della convalida del provvedimento. La Corte rileva che l’istituto costituisce un presidio giurisdizionale minimo necessario per la verifica in concreto dei presupposti sostanziali che giustificano il trattamento, nonché funzionale alla sua convalida, atteso che alla mancata convalida consegue la cessazione della restrizione della libertà personale. In secondo luogo, l’audizione da parte del giudice tutelare presso il luogo in cui la persona si trova è garanzia che il trattamento venga eseguito nel rispetto dell’art. 13, co. IV, Cost., che sancisce il divieto di violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni della libertà personale, e nei limiti imposti dal rispetto della persona umana, ai sensi dell’art. 32, co. II, Cost. Infine, il diritto di essere sentiti assume particolare rilievo nei confronti delle persone fragili, consentendo di conoscere le reali condizioni in cui versa la persona interessata, anche dal punto di vista dell’esistenza di una rete di sostegno familiare e sociale.
Alla luce di tali rilievi, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (legge istitutiva del servizio sanitario nazionale), in relazione agli artt. 13, 24, 32 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che il provvedimento motivato con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio e il relativo decreto di convalida siano tempestivamente notificati all’interessato, o al suo legale rappresentante; nonché nella parte in cui non prevede l’audizione della persona interessata prima della convalida.
G.C.
(Giorgia Cavalcanti)