
Artt. 82 e 91 del codice di procedura civile Procedimento civile - Spese processuali - Appello dichiarato inammissibile per tardiva proposizione imputabile al difensore della parte appellante - Condanna al rimborso delle spese a favore della parte appellata da pronunciarsi, secondo il diritto vivente, a carico della parte appellante soccombente, anziché del suo difensore responsabile dell'esito negativo dell'impugnazione - Omessa previsione del potere-dovere del giudice di condannare alle spese di giudizio il difensore resosi responsabile, per colpa grave, della tardività e della conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta, nella specie, l'appello. (man. infond.) ord. 373
in tema di processo civile, equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo, termine ragionevole nelle procedure concorsuali
(09/07/2025)
in tema di referendum, conflitto di attribuzione tra Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e Comitato promotore del referendum Cittadinanza
(09/07/2025)
in tema di tributi, effetti del mancato pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alle importazioni, possibilità di evitare la confisca doganale dietro pagamento
(09/07/2025)
in tema di bilancio e contabilità pubblica, bilancio degli enti locali dissestati, ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, presentazione da parte del consiglio comunale al Ministro dell’interno
(09/07/2025)
in tema di demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni, concessioni demaniali marittime, norme della Regione Toscana, disposizioni regionali relative alle concessioni ad uso turistico-ricreativo
(09/07/2025)