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di Matteo Motroni
La migrazione dei comuni di frontiera verso le regioni a statuto speciale
Sommario: 1. La questione delle circoscrizioni regionali nelle sue radici storiche. - 2. La sentenza n. 334 del 2004: la Corte delimita il concetto di «popolazioni interessate» legittimate a presentare la richiesta di referendum ed affida alla «legge della Repubblica» una (speciale?) funzione compositoria. - 3. Alla ricerca della fonte idonea a concludere il procedimento. – 3.1. (segue): i disegni di legge costituzionale all’esame del Parlamento. – 3.2. (segue): il rispetto del procedimento ex art. 132, secondo comma, Cost., come condizione necessaria e sufficiente per produrre l’effetto di variazione. - 4. Dalla regola all’eccezione: la «specialissima» condizione di autonomia della provincia di Bolzano.
1. Sin dall'entrata in vigore della Costituzione la questione della delimitazione territoriale delle regioni ha presentato una serie di aspetti problematici di difficile soluzione. Com'è noto, l'Assemblea costituente si limitò a recepire il criterio tradizionale, basato sulle pubblicazioni statistiche, e rinviò ad un successivo momento ogni eventuale discussione sulla ridefinizione della questione dei confini. In quest’ottica si spiega l'approvazione della XI disposizione transitoria, che prevedeva la possibilità, nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione, di modificare l'elenco previsto dall'art. 131, con legge costituzionale, senza fare ricorso alla speciale procedura prevista dal primo comma dell'art. 132 (pur mantenendo fermo l'obbligo di sentire le popolazioni interessate). L'on. Mortati, nel motivare quest'ultima disposizione, da lui proposta, spiegò che questa nasceva dall'esigenza di «di dare alla ripartizione delle circoscrizioni regionali un fondamento più razionale di quello che non sia stato possibile finora per la mancanza degli elementi informativi, che sarebbero necessari»...