
L’art. 117, comma 3 della Costituzione, nel testo riformato dalla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, attribuisce alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni la materia «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale».
La formula utilizzata dal legislatore costituzionale, icasticamente definito in dottrina «distratto o forse stanco, sicuramente memore del passato e poco attento al presente» è stata criticata da più parti, il che è del tutto comprensibile, se si pone mente al fatto che la norma, da un lato, fa riferimento a soggetti che non esistono più da tempo nell’ordinamento bancario italiano, dall’altro utilizza espressioni che rimandano ad un ordinamento caratterizzato da forme di specializzazione da tempo superate.
Pluralismo e specializzazione sembrano essere i concetti tenuti presente in sede di riforma costituzionale, ma questi concetti sono stati al centro di un’evoluzione dell’ordinamento bancario italiano avutasi negli ultimi cinquant’anni, di cui la riforma non sembra aver tenuto alcun conto.
Del resto, la presenza della norma nell’ordinamento, per di più a livello costituzionale e con un ruolo attributivo di competenza legislativa, impone di cercare di dare alla stessa un contenuto plausibile, di certo, però, in coerenza con l’attuale stato dell’ordinamento bancario italiano, peraltro in larga parte costituente attuazione di principi comunitari.
Ciò significa che, acquisita la sussistenza della possibilità per le Regioni a Statuto ordinario di legiferare in materia bancaria, l’effettiva ampiezza di tale possibilità andrà verificata alla luce dei «punti fermi» stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale, quest’ultima sia di livello costituzionale che di legislazione ordinaria statale.
Più in particolare, la formula utilizzata al legislatore impone di individuare i soggetti a cui la stessa si riferisce (e dunque gli enti ed il loro carattere regionale) e gli aspetti della disciplina sia dei soggetti medesimi, sia della loro attività, che possono essere oggetto di disciplina regionale.
Ciò porterà, altresì, a riflettere sull’effettiva coerenza dell’attribuzione della potestà legislativa in parola alle Regioni ordinarie operata dalla riforma costituzionale alla luce dello sviluppo dell’ordinamento creditizio a livello nazionale e comunitario e a domandarsi se la nuova previsione possa effettivamente aprire nuove strade per l’esercizio della competenza legislativa delle Regioni nel settore del credito...
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