
Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 48, secondo comma, della Costituzione; Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 20, con il quale sono stati convocati nei giorni 13 e 14 aprile 2008 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Visto l'articolo 5 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30, che ha previsto l'abbinamento della annuale consultazione amministrativa con le predette elezioni; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di intervenire, in vista dell'imminente scadenza elettorale, mediante l'emanazione di disposizioni volte a rafforzare le esigenze di tutela della segretezza del voto in occasione di consultazioni elettorali e referendarie; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie e' vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. 2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui e' al momento in possesso. 3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro. 4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 e' punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1° aprile 2008 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Amato, Ministro dell'interno Scotti, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Scotti
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