
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale in ordine all’irragionevolezza, ex art. 3 Cost., della L. 26 luglio 1995 n.328 nella parte in cui non prevede l’esonero dalle prove di preselezione per coloro che abbiano superato l’esame di abilitazione alla professione di avvocato, in analogia con quanto avverrebbe nell’esame per l’accesso alla magistratura ordinaria.
Sono inoltre infondate le altre censure contenute nel ricorso in oggetto.
Relazione del Tribunale ordinario di Roma - Collegio per i reati ministeriali - sul caso Almasri
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