
(omissis)
54 Orbene, è già stato stabilito che le regole relative alla formazione della volontà delle istituzioni comunitarie trovano la loro fonte nel Trattato e che esse non sono derogabili né dagli Stati membri né dalle stesse istituzioni (v. sentenza Regno Unito/Consiglio, cit., punto 38).
55 Solamente il Trattato può, in casi specifici quali quello previsto dall’art. 67, n. 2, secondo trattino, CE, autorizzare un’istituzione a modificare una procedura decisionale da esso prevista.
56 Riconoscere ad un’istituzione la facoltà di porre in essere fondamenti normativi derivati, che vadano nel senso di un aggravio ovvero di una semplificazione delle modalità d’adozione di un atto, significherebbe attribuire alla stessa un potere legislativo che eccede quanto previsto dal Trattato.
57 Ciò significherebbe, del pari, consentirle di arrecare pregiudizio al principio dell’equilibrio istituzionale, che comporta che ogni istituzione eserciti le proprie competenze nel rispetto di quelle delle altre istituzioni (sentenza 22 maggio 1990, causa C‑70/88, Parlamento/Consiglio,Racc. pag. I‑2041,punto 22).
(omissis)
59 L’adozione di fondamenti normativi derivati non può neppure essere giustificata in base a considerazioni riguardanti il carattere politicamente delicato della materia di cui trattasi o riguardanti la volontà di garantire l’efficacia di un’azione comunitaria.
60 Peraltro, non può validamente invocarsi l’esistenza di una prassi anteriore riguardante l’attuazione di fondamenti normativi derivati. Infatti, anche a volerla considerare dimostrata, una tale prassi non vale a derogare a norme del Trattato e non può quindi costituire un precedente che vincoli le istituzioni (v., in tal senso, sentenze Regno Unito/Consiglio, cit., punto 24, e 9 novembre 1995, causa C‑426/93, Germania/Consiglio, Racc. pag. I‑3723, punto 21).
(omissis)
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