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NUMERO 10 - 14/05/2008

 Il TAR Lombardia bypassa il problema della giurisdizione e decide incidenter tantum sulle sorti del contratto (a margine della sentenza sez. I, 8 maggio 2008 n. 1380)

Il TAR Lombardia bypassa il problema della giurisdizione e, con soluzione coraggiosa e intelligente, decide incidenter tantum sulla sorte del contratto in seguito all’annullamento dell’aggiudicazione.
Chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di una gara di appalto per la gestione novennale di servizi di ristorazione, e della conseguente richiesta di risarcimento del danno, il TAR, riscontrata la fondatezza delle proposte censure, ma constatata l’intervenuta stipulazione del contratto, si è trovato di fronte all’annoso problema della estensibilità della giurisdizione esclusiva conferita al giudice amministrativo in materia di contratti soggetti all’osservanza delle procedure di evidenza pubblica alle sorti del contratto.
Molto correttamente il Collegio ricostruisce l’evoluzione dottrinaria e giurisprudenziale sul punto e la recente posizione assunta dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione (nella nota sentenza 27169/2007) a favore della giurisdizione ordinaria, non senza peraltro rilevare che detto orientamento, se di certo “non può essere ignorato e neppure disatteso, provenendo dal giudice della giurisdizione (art. 111, u.c., Cost.)”, non è comunque immune da rilievi critici e non è ancora consolidato come è comprovato dalla successiva Cass. I sez., n. 9906/2008 (che sposa la tesi della caducazione automatica del contratto “senza necessità di pronunce costitutive del suo cessato effetto”) e dalla ordinanza del Cons. St., V, n. 1328/2008 che ha rimesso la questione all’adunanza plenaria... (Segue)

+ TAR LOMBARDIA, Sentenza n. 1380/2008, in materia di contratti della pubblica amministrazione



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