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NUMERO 12 - 17/06/2009

 Le elezioni europee in Portogallo

Nelle elezioni del 2009 il Portogallo ha avuto a disposizione 22 seggi del Parlamento europeo, due in meno rispetto alla precedente tornata elettorale del 2004.
La legge elettorale del 1987 (l. n. 14/87, del 29 aprile 1987, da ultimo modificata nel 2002) contiene le regole essenziali relative al sistema elettorale, rinviando per quanto non espressamente disposto al sistema elettorale proporzionale per il parlamento nazionale (legge n.14/79 del 16 maggio 1979).
Il sistema elettorale adottato è di tipo proporzionale con scrutinio di lista: agli elettori non è consentito esprimere alcun voto di preferenza (liste bloccate). I seggi sono assegnati in proporzione ai voti ottenuti dalle liste, seguendo il metodo d’Hondt: il numero dei voti riportati da ciascuna lista nella circoscrizione elettorale viene diviso per 1,2,3 etc. in base al numero dei seggi da assegnare; i quozienti ottenuti da questa divisione effettuata per ogni lista sono quindi posti in ordine decrescente; a ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti che sono ricompresi nella serie di cifre sopra descritta. Sono elettori i cittadini portoghesi censiti nel territorio nazionale, i cittadini iscritti nelle liste elettorali portoghesi residenti in altri stati membri dell’unione europea i quali abbiano deciso di non votare nel paese di residenza (votano per corrispondenza) nonché i cittadini dell’Unione europea iscritti nelle liste elettorali portoghesi. Per consentire la piena partecipazione al voto dei cittadini dei 10 nuovi Stati membri legalmente residenti in Portogallo, la legge organica del febbraio 2004 ha previsto la possibilità per questi cittadini di richiedere, a partire dal 1° marzo di quest’anno, l’iscrizione nei registri elettorali portoghesi (legge org. n°1-A/2004 del 28 febbraio 2004). Godono dell’elettorato passivo tutti i cittadini elettori, indipendentemente dal loro luogo di residenza. Tra gli altri, sono ineleggibili al Parlamento europeo il Presidente della Repubblica, il Primo Ministro, i Governatori civili ed i vice-governatori, i magistrati in servizio, i cittadini che siano ineleggibili ai sensi delle norme sulla elezione del Parlamento nazionale. La carica di parlamentare europeo è incompatibile, in particolare, con la qualifica di parlamentare, di membro del Governo, di membro del Consiglio superiore della magistratura, con la funzione di Governatore delle regioni autonome, con la carica di presidente e di assessore negli esecutivi locali, con la qualità di membro dell’autorità di garanzia per le comunicazioni e dell’autorità per la protezione dei dati personali.



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