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NUMERO 15 - 23/07/2014

 TAR Sentenza n. 5650/2014, in tema di definizione dei prezzi per l'anno 2012 dei servizi di terminazione su rete fissa offerti in modalità TDM dagli operatori alternativi notificati (con nota di R.S.)

 Con le sentenze n. 5650, 5655 e 5666 del 2014 la prima sezione del TAR Lazio ha rigettato i ricorsi proposti da Fastweb,  BT Italia e Telecom Italia avverso la delibera dell’AGCom n. 187/13/CONS  con la quale era stata fissata, per il 2012, la tariffa massima che gli operatori di rete fissa (OLO) possono imporre per i servizi di terminazione sulla rete telefonica “fissa” offerti in modalità TDM (interconnessione tradizionale).

In particolare, Fastweb e BT Italia avevano contestato la fissazione del valore della tariffa di terminazione in maniera simmetrica al valore della tariffa di terminazione in pari tecnologia da pagare a Telecom a livello SGT (distrettuale). Secondo le ricorrenti la piena simmetria tariffaria non era compatibile con il perdurante scenario di diverse infrastrutture di rete tra TI e gli OLO. Telecom, invece, aveva ritenuto illegittima la fissazione del prezzo del servizio di terminazione TDM degli OLO in base al livello distrettuale (SGT) e non al più efficiente livello locale (SGU).

Il giudice adìto con sentenze in parte analoghe, nel rigettare tutte le censure mosse dalle ricorrenti, ha ricordato come le sentenze del Consiglio di Stato nn. 2802/2012 e 982/2013, intervenute dopo lo schema di provvedimento posto in consultazione, avevano condiviso la scelta operata dall’AGCom nelle delibere relative agli anni anteriori al 2012 di fissare il prezzo in questione in maniera simmetrica con quello previsto per la terminazione diretta ad opera di TI in presenza di una simmetria tra le architetture di rete.

Cosicché, secondo il TAR, l’Autorità è pervenuta “alla non illogica conclusione” per la quale la simmetria a livello SGT prevista per l’anno 2011 avrebbe potuto essere confermata anche per l’anno successivo.

Il TAR nelle sentenze sopracitate, in particolare, ha ritenuto che attraverso la delibera impugnata non è stata varata una piena simmetria tariffaria, ma è stato “riattivato” il sistema tariffario previsto per l’anno 2011 che manteneva la simmetria tariffaria al solo livello SGT, rispetto al quale non risulta esservi una asimmetria strutturale di rete tra gli OLO e TI.

 

R.S.

 



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