
Abstract [It]: Pur in presenza di una normativa nazionale e sovranazionale che impone l’obbligo di sentire il minore nei procedimenti che lo riguardano, gli artt. 336-bis e 337-octies c.c. rendono tale ascolto “eventuale”. Se ritenuto in “contrasto con l’interesse del minore” o “manifestamente superfluo” il giudice può non procedere all’ascolto. Il “contrasto con l’interesse” e il “manifestamente superfluo” risultano nozioni così ambigue, specie se rapportate alla nozione di best interests, da far ritenere non pienamente garantito il diritto d’ascolto del minore. Il decreto legislativo 154/13, che ha reso l’ascolto eventuale, non pare però coerente con la propria legge di delega la quale, sia nel testo che nei lavori preparatori, non prevede alcuna limitazione discrezionale al diritto del minore di essere ascoltato.
Abstract [En]: Despite the presence of national and supranational legislation, that imposes the obligation to the hearing of the minor in the proceedings that affect him, the articles 336-bis and 337-octies of the Italian Civil Code make this hearing only "possible". The Judge, in the event he deems the hearing "in conflict with the interest of the minor" or "manifestly superfluous", may not hear the minor. But "contrast with the interest" and the "manifestly superfluous" are notions so ambiguous, especially if related to the notion of “best interests”. The result is that the "minor's right be heard" is not fully guaranteed. Legislative decree 154/13, which made "the minor´s right to be heard" only "possible", also, does not seem to be consistent with its delegation law which, both in the text and in the preparatory works, does not provide for any discretionary limitation on the minor's right to be heard.
Sommario: 1. L’ascolto del minore e i best interests of the child. 2. Le cause di esclusione. 3. L’adeguatezza del decreto legislativo 154/13 alla propria legge di delega. 3.1. La giurisprudenza costituzionale in materia di “eccesso di delega”. 3.2. L’individuazione dei principi e criteri direttivi. 4. Conclusioni.
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