
Title: Judges and pandemic
L’irrompere della pandemia sullo scenario mondiale ha prodotto non solo intuibili ripercussioni nel mondo della scienza e della medicina, nonché conseguenze sul piano economico e relazionale ma, per quanto qui di stretto interesse, anche in quello del diritto. Il rischio sanitario connesso all’insorgenza del virus COVID-19 e la sua diffusione su tutto il territorio, ha infatti realizzato quello stato di emergenza, quale fatto-presupposto che non tollera vuoti di potere, né assenza di regolazione, considerato immanente al sistema e avulso da ogni preventiva tipizzazione. Da qui l’importanza assunta dal ruolo del giudice - e segnatamente di quello amministrativo - chiamato a decidere sulla legittimità degli atti e dei comportamenti delle pubbliche amministrazioni (e dei soggetti ad esse equiparati), così da svolgere una sorta di funzione di nomofilachia sui diritti, anche fondamentali, incisi dalle regole la cui attuazione è stata sottoposta al relativo vaglio, tanto più che la congerie di decreti, ordinanze, circolari, linee guida, raccomandazioni, indirizzi, istruzioni, intese, moduli di autodichiarazione, ecc., ha costituito anche la cornice delle misure di sostegno e di rilancio dell’economia via via previste, che, a loro volta, richiedono autorizzazioni e controlli amministrativi. Del resto è fisiologico, e anzi necessario, che, con l’espandersi dei poteri pubblici emergenziali, il giudice amministrativo, in quanto “ad accessibilità immediata”, assuma un ruolo di tutela dei diritti e degli interessi in gioco, effettuando egli stesso quel bilanciamento di valori che non sempre è compiutamente rinvenibile nella norma. A fronte di un’ordinanza statale, regionale o comunale ci si è dunque rivolti al giudice amministrativo che, prima in sede di decreto cautelare presidenziale nel giro di poche ore, e poi di ordinanza collegiale cautelare, ha sospeso o non sospeso il provvedimento amministrativo, con ciò solo fornendo una risposta immediata e, per questo, efficace alle contrapposte esigenze in gioco. Il giudice, tuttavia, in quanto a sua volta soggetto come cittadino alle regole del contesto sociale nel quale vive, ha dovuto adeguarsi alle restrizioni, anche in termini di accessibilità all’ufficio, modificando il proprio modo di lavorare così da renderlo funzionale allo stesso. Le regole processuali hanno subito continue modifiche e adattamenti, spesso ravvicinati nel tempo, per assicurare pressoché da subito la continuità del “servizio-giustizia”, nel contempo garantendo il diritto alla salute di tutte le parti coinvolte. Il legislatore, infatti, ha cercato via via il punto di equilibrio fra la salvaguardia di ridetto diritto e quello al giusto processo, alla difesa e alla effettività di tutela di cui agli articoli 24, 103, 111 e 113 della Costituzione, nonché 6 della CEDU e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta di Nizza). Non è possibile in questa sede approfondire tutte le tematiche che il suggestivo titolo “i giudici e la pandemia” evocano in ragione delle molteplici sfaccettature dalle quali il c.d. “diritto dell’emergenza” può essere approcciato. Si è pertanto provato ad individuare alcune direttrici fondamentali, ritenute significative della capacità di risposta che la giustizia amministrativa nel suo complesso ha dimostrato di saper dare a fronte di un evento tanto imprevedibile quanto fluttuante nell’evoluzione come la pandemia in corso. In tale logica, una prima parte della trattazione verrà dedicata alla ricostruzione, seppure sintetica, della vicenda processuale; indi ci si soffermerà sui principi generali desumibili dalla casistica giurisprudenziale; infine, in prospettiva futura, si farà breve cenno alle indicazioni contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in tema di efficientamento della giustizia amministrativa quale fattore di sviluppo del sistema complessivamente inteso… (segue)
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