La vitalità del referendum abrogativo è storicamente legata alla scelta della normativa da sottoporre al corpo elettorale: saper intercettare e far emergere i mutamenti sociali è compito di ogni comitato promotore che si preoccupi realmente del successo della procedura per mezzo della quale intende raggiungere l’obiettivo dell’abrogazione (totale o parziale) di una legge o di un atto avente valore di legge (art.75 Cost.). A questo aspetto si aggiunge la necessaria consapevolezza che a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso il successo di quella procedura passa attraverso una vera e propria corsa ad ostacoli (giuridici), stante la definizione di una serie di vincoli imposti dalla Corte costituzionale sul fronte della composizione/articolazione/finalità del quesito. Quando la scelta riguarda una materia “sensibile” quale è il corpus delle norme sull’organizzazione e sul funzionamento della magistratura vi è sempre l’incognita della oggettiva complessità tecnica delle regole, complessità che non facilita la comunicazione in ordine agli obiettivi dei promotori e porta con sè la conseguente difficoltà di avvicinare il corpo elettorale alla consultazione referendaria: i precedenti impongono in effetti una certa prudenza… (segue)
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