
Come sancito nella Costituzione federale, le telecomunicazioni devono contribuire all’istruzione, allo sviluppo culturale, alla formazione delle opinioni e all’intrattenimento, tenendo conto delle particolarità del Paese e delle necessità dei Cantoni. In questi termini, i programmi radiotelevisivi ricevono direttamente dalla Costituzione un mandato di servizio pubblico. In un Paese eterogeneo e con quattro idiomi ufficiali a livello nazionale come la Svizzera, forme di finanziamento private non risultano sufficienti, tuttavia, a finanziare l’infrastruttura mediatica. Per coprire i costi, è quindi necessario riscuotere un canone radiotelevisivo, destinato alle emittenti radiotelevisive che adempiono il mandato costituzionale di servizio pubblico. A livello nazionale e nelle quattro regioni linguistiche esso è affidato alla SRG/SSR mentre a livello locale e regionale ad emittenti private… (segue)
Relazione del Tribunale ordinario di Roma - Collegio per i reati ministeriali - sul caso Almasri
(06/08/2025)
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