
Come sancito nella Costituzione federale, le telecomunicazioni devono contribuire all’istruzione, allo sviluppo culturale, alla formazione delle opinioni e all’intrattenimento, tenendo conto delle particolarità del Paese e delle necessità dei Cantoni. In questi termini, i programmi radiotelevisivi ricevono direttamente dalla Costituzione un mandato di servizio pubblico. In un Paese eterogeneo e con quattro idiomi ufficiali a livello nazionale come la Svizzera, forme di finanziamento private non risultano sufficienti, tuttavia, a finanziare l’infrastruttura mediatica. Per coprire i costi, è quindi necessario riscuotere un canone radiotelevisivo, destinato alle emittenti radiotelevisive che adempiono il mandato costituzionale di servizio pubblico. A livello nazionale e nelle quattro regioni linguistiche esso è affidato alla SRG/SSR mentre a livello locale e regionale ad emittenti private… (segue)
Fascicolo n. 19/2025
(16/07/2025)
Osservatorio sul diritto elettorale
(16/07/2025)
Osserrvatorio del 16 luglio 2025
(16/07/2025)
in tema di processo civile, equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo, termine ragionevole nelle procedure concorsuali
(09/07/2025)
in tema di referendum, conflitto di attribuzione tra Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e Comitato promotore del referendum Cittadinanza
(09/07/2025)