Le modalità con le quali uno Stato membro può abbandonare l’UE sono disciplinate nell’art. 50 del Trattato sull’Unione europea, che prevede una procedura basata sostanzialmente su due anni di contrattazione tra l’Unione e lo Stato recedente. La mancanza di prassi rende però tutt’altro che agevole la lettura del fenomeno, che potrebbe invece seguire strade alternative, ovvero dar luogo ad interpretazioni dell’art. 50 non previste dalla dottrina. federalismi, che ha seguito la vicenda Brexit sin dalle origini attraverso la pubblicazione di autorevoli saggi, l’analisi del referendum di giugno e l’organizzazione di convegni e incontri sul tema, ha deciso di monitorare lo sviluppo del processo di distacco tra Regno Unito e Unione europea attraverso questo osservatorio, il cui intento è quello di proporre una piattaforma di discussione, di aggiornamento e di raccolta di documentazione che si ponga come punto di riferimento per gli studiosi interessati alla vicenda.
La data del 23 giugno resterà senz’altro scolpita nella storia dell’Unione europea e rappresenterà una pietra miliare del processo di integrazione. In quella data infatti i cittadini del Regno Unito hanno manifestato la volontà di lasciare l’Unione, dando il via non solo ad una vicenda politica intricata e di non facile lettura, ma anche ad un processo giuridico senza precedenti.
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