
Il 7 ottobre 2009, con un comunicato dell’Ufficio Stampa, è stato reso noto che la Corte costituzionale, giudicando sulle questioni di legittimità costituzionale poste con le ordinanze n. 397/08 e n. 398/08 del Tribunale di Milano e n. 9/09 del GIP del Tribunale di Roma ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 23 luglio 2008, n. 124 per violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione; ha altresì dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della stessa disposizione proposte dal GIP del Tribunale di Roma.
Si è riaperta così una discussione che già aveva lacerato la politica e la dottrina costituzionale nella primavera del 2008: la precedente sentenza n. 24 del 2004, relativa all’art. 1, della legge 140 del 2003, aveva implicitamente ritenuto ammissibile un intervento legislativo ordinario per sospendere i processi contro le alte cariche dello Stato, limitandosi a dichiarare alcuni profili di legittimità costituzionale all’interno di un intervento legislativo che, nel suo complesso, rimaneva ammissibile, ovvero aveva lasciato irrisolta la questione di fondo del rango dell’intervento legislativo necessario, cioè se ordinario o costituzionale? Chi scrive era già intervenuto nel dibattito dell’anno scorso ritenendo che, a prescindere da ogni valutazione personale, alla luce della sentenza n. 24 del 2004 l’intervento legislativo ordinario fosse ammissibile. Ricavavo tale conclusione dall’andamento complessivo della decisione. La sentenza, invero, ricostruiva l’istituto previsto dalla legge nell’ambito delle sospensioni processuali e, ritenendo che il sistema processuale delle sospensioni non fosse chiuso e immodificabile, ammetteva esplicitamente che esso potesse essere modificato con un intervento legislativo ordinario del quale ne andava apprezzato l’interesse avuto di mira: e riteneva che l’interesse al sereno svolgimento delle funzioni governo fosse un interesse costituzionalmente apprezzabile; dopo di ché, a fronte del carattere generale... (segue)
La vigente disciplina del sistema delle Conferenze è dell’agosto del 1997. Si tratta di una normativa che ha “compiuto” dieci anni densi di novità negli ambiti materiali oggetto di “raccordo” tra Governo ed autonomie regionali e locali. Sul finire degli anni ’90... (segue)
La crescita esponenziale della popolazione penitenziaria interessa ormai da più di un decennio la maggior parte delle democrazie del mondo. Sebbene gli Stati Uniti mantengano ancora oggi il primato di paese con il più alto numero di detenuti, incrementi degli indici di detenzione si sono avuti anche in molti paesi...(segue)