La costituzionalizzazione, nell'art. 117, comma 2, del riferimento alla tutela della concorrenza, ha apparentemente colmato una lacuna, nel contempo aprendo un grave - e tuttora - irrisolto conflitto. La lacuna colmata e’ quella della mancanza nel testo originario della Costituzione di qualsiasi riferimento alla concorrenza. Anzi, il combinato dell'art. 41 e dell'art. 43 legittimava una interpretazione della Costituzione come orientata ad affrontare il tema della carenza di concorrenza con altri strumenti (le nazionalizzazioni e statalizzazioni evocate dall'art. 43 quale strumento per rispondere a situazioni di monopolio). Ben si puo’ ritenere infatti che, dopo l'ingresso dell'Italia nella Comunita’ europea, le letture stataliste dell'art. 41 non fossero piu’ possibili, essendosi ormai definitivamente imposto quel filone interpretativo che collegava alla liberta’ dell'iniziativa economica, prevista dal comma 1, anche la necessaria tutela della concorrenza, quale corollario di un piena ed effettiva libertà economica.
In compenso, o per contrappeso, la previsione della tutela della concorrenza tra le materie di competenza statale, nel vuoto e nella genericità di altre previsioni competenziali, ha aperto un conflitto forte tra Stato e Regioni, che ne' le prassi, ne' la giurisprudenza della Corte costituzionale sono riuscite a colmare. Tanto che proprio questo appare oggi uno dei più gravi settori di conflitto politico-istituzionale tra le amministrazioni decentrate e le Autorità centrali. Non e' allora un caso che l'Autorità, nell'ultima relazione annuale, ha drasticamente affermato che...
La peculiarità degli Uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro richiede un breve excursus normativo che, partendo dalla costituzione formale di tali strutture, senza la pretesa di essere esaustivo nell’ambito del vasto panorama delle amministrazioni statali, giunga fino alle ultime riforme che hanno riguardato il lavoro alle dipendenze... (segue)
La presente relazione verte sull’esame della nuova disciplina delle questioni di competenza, ossia, essenzialmente, dei modi e delle procedure di rilevazione e di soluzione delle questioni relative all’individuazione del Tribunale amministrativo fornito di competenza a decidere la controversia. Verrà svolta altresì una preliminare disamina – ancorché molto sintetica e sicuramente incompleta – dei criteri di riparto e di attribuzione, in specie quelli territoriali (art. 13), con uno sguardo anche al titolo di competenza funzionale (art. 16). Si omettono una serie di considerazioni – pure efferenti al tema della competenza processuale – in ordine alla competenza per grado e al principio... (segue)
Le due pronunce in commento evidenziano il “rinnovato tentativo” da parte dei giudici comuni di garantire alle norme della CEDU, così come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, quella idoneità autoapplicativa sostanzialmente negata dalla giurisprudenza costituzionale formatasi in seguito alle ormai “storiche” sentenze nn. 348 e 349 del 2007. Invero, come si avrà modo di approfondire nel successivo paragrafo della presente trattazione, si ritiene di poter parlare di “rinnovata tendenza” in quanto già prima dei suddetti arresti del giudice costituzionale, la magistratura di merito aveva ritenuto legittimo applicare direttamente la norma di matrice... (segue)
Si ripubblica l'intervista al Ministro Calderoli, apparsa sul Sole 24 Ore del 14 settembre 2010, per segnalare la particolare prospettiva delineata in relazione alla possibilità per la Lega Nord di costituire un partito sul modello della CSU.
Il titolo di questo convegno fa riferimento sia allo Stato di diritto che al “rafforzamento della democrazia” nella cosiddetta Jugosfera. Sulla denominazione dell’area farò qualche accenno tra poco. Mi preme, però, dire subito che, negli ordinamenti contemporanei, lo Stato di diritto si identifica con la forma di Stato costituzionale di democrazia pluralista, dove con questa espressione si intenda un assetto valoriale e normativo di pratiche effettive, basate sulla volontà del demos politico (tendenzialmente sovrapposto a quello sociale) e sul rispetto dei diritti fondamentali individuali e collettivi attraverso la garanzia della costituzione... (segue)