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NUMERO 16 - 06/08/2014

 La trasversalità dei principi fondamentali della materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”

Con la sentenza in esame la Corte Costituzionale torna ad occuparsi del riparto di potestà legislativa tra Stato e Regioni in ordine alla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", che all'esito della riforma del Titolo V operata con la Legge Costituzionale n. 3 del 2001 è collocata nel novero di quelle a competenza ripartita o concorrente di cui al 3° comma dell'art. 117 della Costituzione, dichiarando l’illegittimità costituzionale della normativa regionale oggetto di ricorso governativo. Oggetto del giudizio di costituzionalità era la disposizione della legge regionale dell'Abruzzo (art. 2 L.R. 7 giugno 2013 n. 14 – modificativa della L.R. n. 2/2008) secondo cui "la localizzazione e la realizzazione di centrali di compressione a gas è consentita al di fuori delle aree sismiche classificate di prima categoria, ai sensi della vigente normativa statale, nel rispetto delle vigenti norme e procedure di legge, previo studio particolareggiato della risposta sismica locale attraverso specifiche indagini geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio"... (segue) 



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