
Il presente lavoro ha come scopo una riflessione sulla seguente questione. È ben noto che la Corte europea dei diritti dell’uomo può accertare l’illegittimità “convenzionale” di una legge italiana. La violazione di una norma Cedu, da parte della fonte interna, determina la violazione dell’art. 117, co. 1, Cost. Qualora davanti alla Corte costituzionale sia sollevata questione di legittimità costituzionale della stessa legge, per violazione dell’art. 117, co. 1, Cost., la Corte si riserva il potere di “bilanciare” l’art. 117, co. 1, Cost., così come integrato dalla norma Cedu, con altre norme costituzionali, e dunque la possibilità di non annullare la legge interna di cui la Corte europea ha accertato l’illegittimità “convenzionale”. È un caso in cui due diverse giurisdizioni giudicanosostanzialmente della stessa questione ma i giudicati possono divergere, nonostante esista una norma di raccordo (l’art. 46 Cedu), che prescrive agli Stati di “conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono parti”. La possibilità per la Corte costituzionale di discostarsi dalla pronuncia europea viene, il più delle volte, fondata sul fatto che la Cedu è soggetta alle norme costituzionali e la sua applicazione deve determinare un plus di garanzia per il complesso dei diritti fondamentali; in altre parole, la Corte costituzionale ritiene che la Corte europea giudichi della violazione del singolo diritto e riserva a se stessa la valutazione “sistematica” dei diritti tutelati dalla Costituzione, rifiutandosi di annullare leggi che, seppur lesive di un diritto Cedu e dunque contrastanti con l’art. 117, co. 1, Cost., producono però un risultato complessivamente “positivo” per il sistema dei diritti costituzionali. L’orientamento giurisprudenziale appena descritto si è manifestato sin dalle sentt. “gemelle” nn. 348 e 349 del 2007 ed è stato poi mantenuto fermo dalla Corte costituzionale, che lo ha via via precisato e sviluppato. Il quesito al quale si cercherà di dare una risposta è: tale orientamento della Corte costituzionale è condivisibile alla luce delle norme internazionali (in primis l’art. 46 Cedu) e dei limiti del potere di “bilanciamento” della Corte, o rappresenta un’elusione del dovere dello Stato italiano di conformarsi alle sentenze della Corte europea?... (segue)
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