
Il 22 gennaio 2015 la Prima Sezione del TAR Lazio si è pronunciata in ordine ai ricorsi proposti da Vodafone e da Telecom avverso la delibera dell’AGCom n. 1/08/CIR, con la quale è stata determinata la nuova metodologia di calcolo del costo netto del Servizio Universale e le modalità del suo finanziamento.
In specie, con sentenza n. 1186/2015, il Collegio ha respinto il ricorso proposto da Vodafone, col quale la ricorrente lamentava l’illegittimità della scelta dell’AGCom di fare applicazione integrale dei nuovi criteri di calcolo del costo netto, stabiliti nella delibera impugnata, solo a partire dall’anno 2006.
Con sentenza n. 1187/2015, invece, il Collegio ha in parte dichiarato improcedibile ed in parte accolto il primo motivo proposto dalla ricorrente, col quale si era dedotta l’illegittimità dell’applicazione retroattiva dei nuovi criteri di calcolo del costo netto del SU, mentre non ha esaminato gli ulteriori motivi di ricorso volti a censurare le singole novità metodologiche introdotte.
G.D.M.
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