
Con sentenza n. 1120 del 2015, il TAR del Lazio ha rigettato il ricorso proposto da Telecom Italia avverso il provvedimento con cui il Ministero delle Comunicazioni le aveva ingiunto il pagamento di un conguaglio,per gli esercizi 1995, 1996 e 1997, relativoal canone di concessione stabilito dall’art. 188 del D.P.R. n. 156/1973. In primo luogo, il TAR ha osservato come fossero assoggettabili al suddetto canone anche gli introiti derivanti dai servizi c.d. “aggiuntivi”, ossia non rientrantinella concessione. Tali servizi, infatti, erano stati resi da Telecom mediante lo sfruttamento della rete di telecomunicazioni, che all’epoca costituiva oggetto di concessione esclusiva da parte dello Stato. Il Collegio ha poi ritenuto che, ai fini del calcolo del canone, dovessero essere considerati gli introiti lordi derivanti dall’esercizio dei servizi oggetto di concessione, non già quelli effettivamente incassati. In ultimo, dovevano ritenersi assoggettabili a canone anche i ricavi provenienti da gestori esteri di telecomunicazioni per traffico entrante e di transito. Ciò in quanto il canone deve essere calcolato in riferimento a tutte le attività oggetto di concessione che consentano al concessionario la percezione di corrispondenti utilità economiche.
F.F.
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