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FOCUS - Comunicazioni, media e nuove tecnologie N. 1 - 27/02/2015

 Il Processo Amministrativo digitale o 'Al lupo! al lupo'

L’inaugurazione dell’anno giudiziario al Consiglio di Stato si è aperta con l’autorevole annuncio del suo Presidente: il processo amministrativo digitale partirà. I rumors di Palazzo danno, del resto, ormai per imminente l’arrivo del Regolamento di cui all’art.38 del D.L. 90/2014, convertito in legge n.114 dell’11 agosto 2014,  in forma di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante le regole tecniche-operative che ne condizionano in concreto l’attuazione, dal punto di vista giuridico ancor prima che dal punto di vista tecnico. E’ noto l’iter di tale norma: superando l’iniziale impostazione del legislatore di procedere per gradi all’introduzione degli strumenti telematici tramite una “sperimentazione e graduale applicazione”, il testo proposto dal Governo non soltanto ha previsto l’emanazione del d.P.C.M  prescritto dall’art.13 delle norme tecniche di attuazione del Codice del processo amministrativo entro 60 giorni (ormai ampiamente decorsi) dalla legge di conversione, ma, ritenendo ormai giunto anche per la giustizia amministrativa “il momento del fare”, si è lasciato alle spalle ogni riferimento alla sperimentazione, parlando esplicitamente di “attuazione del processo amministrativo digitale”. Ciò malgrado, non poche sorprese ha destato l'emendamento inserito, quale comma 1 bis, al testo  dell'art.38 del D.L. n. 90/2014, che ha introdotto la previsione che «A decorrere dal 1º gennaio 2015, il comma 2-bis dell’articolo 136 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è sostituito dal seguente: «Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. », termine ora posticipato al 1° luglio 2015 (c.d. Decreto Milleproroghe 2015).  Del resto, giàil c.d. “secondo correttivo” al Codice, nel testo in vigore dal 3 ottobre 2012, prevedeva la “possibilità” che gli stessi atti processuali e i provvedimenti del Giudice fossero firmati con firma digitale – come peraltro già previsto sin dai tempi del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, le cui Specifiche tecniche non vennero mai attuate, rendendo così vane le relative previsioni in tema di firma digitale – ma, anche in tal caso, in mancanza dell’emanazione delle Regole tecniche di cui al citato art.13, la previsione è restata lettera morta... (segue)



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