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Con delibera 128/15/CONS, pubblicata in data 23 marzo 2015, l’AGCOM ha dato conto degli esiti dell’istruttoria finalizzata all’accertamento dell’inosservanza da parte di RAI S.p.A. degli obblighi di non discriminazione e neutralità competitiva previsti dall’art. 22 del Contratto di servizio 2010-2012, per non aver dato seguito all’accordo richiesto da SKY S.r.l. al fine di ottenere la cessione integrale della programmazione di servizio pubblico, onde consentirne la visione ai propri abbonati senza oscuramenti, al pari di quanto avviene per la piattaforma satellitare gestita dalla società Tivù. Nella specie l’Autorità ha ravvisato che la bozza di accordo del 6 novembre 2014 proposta da RAI risulterebbe illegittima sia nella parte in cui prevede che la cessione della programmazione sia limitata per un periodo di soli 12 mesi, sia in quella in cui stabilisce la possibilità da parte della concessionaria di oscurare la propria programmazione.
Fermo quanto sopra, l’AGCOM ha nondimeno ammesso che per la cessione della programmazione sia prevista una remunerazione.
Infine, nell’esercizio dei poteri conferitegli dall’art. 48, comma 7, del TUSMAR, l’Autorità, ha assegnato a RAI un termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento per formulare una nuova proposta di accordo di cessione che non contenga clausole relative alla salvezza dei diritti dei terzi invocate per giustificare eventuali oscuramenti dei programmi e, nel contempo, rechi l’impegno a al rinnovo dopo la scadenza dei dodici mesi, con salvezza dei profili afferenti la remunerazione.
M.C.V.
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