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FOCUS - Comunicazioni, media e nuove tecnologie N. 2 - 29/05/2015

 Documento elettronico fra e-government e artificial intelligence (AI)

Le più recenti innovazioni legislative tentano di imprimere una forte accelerazione nella direzione della informatizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione, involgendo primariamente la sua stessa organizzazione e, quindi, l’attività tutta (autoritativa e consensuale, vincolata ma a tratti anche discrezionale). Così lasciando emergere l’urgenza, seppur allo stato a-sistematica, del legislatore di attuare la ormai proclamata rivoluzione digitale in ambito pubblico: l’Information and Communication Technology (ICT). Al riguardo, tuttavia, occorre fin d’ora un opportuno chiarimento terminologico necessitato dal piano scientifico dell’analisi che tenta di avvicinare due mondi (che appaiono) non comunicanti: la scienza informatica-telematica e quella giuridica. Tuttavia nel sollecitare una progressione funzionale all’evoluzione verso un’attività amministrativa che traduca il potere autoritativo in atto anche mediante un processo di automazione, viene in rilievo non è già solo l’informatica, ma ormai la telematica. Sicché si giunge alla teleamministrazione, secondo alcuni, o alla burotica pubblica secondo altri. In questo senso, si assiste ormai da più di due lustri ad interventi legislativi, spesso frammentari, dettati dall’urgenza del momento, associati a riforme di semplificazione, che tuttavia impediscono un reale passo avanti verso l’ICT. Probabilmente, dopo la codificazione del 2005 avvenuta con il d.lgs. n. 82 (di seguito C.A.D.), l’intervento più coerente si può rintracciare nella riforma del 2010 col decreto n. 235 che ha modificato in modo ampio e penetrante il Codice dell'amministrazione digitale. Tuttavia si era ancora ben lontani dall’attuazione concreta del disegno più complessivo di e-government, nonostante la precedente legge n. 69 del 2009 avesse tentato, con la previsione di misure sanzionatorie, di affermare l'idea di forzare le pubbliche amministrazioni alla dematerializzazione-digitalizzazione anche prevedendo l’inibizione dall'erogazione dei servizi disponibili in modalità digitali attraverso canali tradizionali. Per vero, solo con il d.l. n. 179 del 2012 si è affermato il principio di esclusività digitale: si pensi, ai sensi del nuovo art. 3bis, comma 4, C.A.D., all’obbligo per le amministrazioni ed i gestori o esercenti pubblici servizi di comunicare con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale, riconducendo all’inosservanza del disposto l’improducibilità di effetti pregiudizievoli per il destinatario della comunicazione stessa, oltre che la rilevanza dell’inadempimento ai fini della valutazione della performance dirigenziale. Allo stesso modo già l’art. 5bis C.A.D. imponeva la comunicazione tra imprese ed amministrazioni esclusivamente mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Tuttavia, pur nella frammentarietà degli interventi legislativi sopra accennati, si deve cogliere un dato di fondo ricorrente: la frequente associazione degli interventi per la digitalizzazione alle misure di semplificazione. Ciò allora sembra giustificare l’idea che la stessa informatizzazione si mostri come strumento di semplificazione percorrendo la via della riduzione dell’amministrazione-autorità verso uno Stato più leggero (anche grazie all’automazione)... (segue) 



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