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FOCUS - Comunicazioni, media e nuove tecnologie N. 3 - 28/09/2015

 Trasferimenti di diritti tecnologici, accordi transattivi e aggregazioni di brevetti nel Regolamento (UE) n. 316/2014

Il 1° Maggio 2014 è entrato in vigore il nuovo Regolamento (UE) n. 316/2014 «relativo all’applicazione dell’art. 101, par. 3, TFUE, a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia». Contestualmente, come accaduto con la precedente versione del regolamento (Reg. n. 772/2004), sono state adottate delle linee guida sull'applicazione dell'articolo 101 TFUE agli accordi di trasferimento di tecnologia. Per comprendere la ratio del regolamento in esame, occorre rammentare che l’art. 101, par. 1, TFUE proibisce le intese restrittive della concorrenza, e che gli accordi di trasferimento di tecnologia, o alcuni tipi di clausole contenute al loro interno, potrebbero astrattamente ricadere nel predetto divieto. Ogni accordo proibito dall’art. 101 è nullo e inapplicabile e, a seconda della serietà dell’infrazione, potrebbe comportare l’avvio di azioni di enforcement da parte delle autorità di concorrenza o la presentazione di azioni risarcitorie dinanzi ad una corte nazionale. L’art. 101, par. 3, TFUE, tuttavia, prevede che le intese anticoncorrenziali possano essere esentate dal divieto se gli effetti restrittivi della concorrenza sono compensati da efficienze economiche o da benefici per i consumatori. Uno degli ambiti in cui questa disposizione eccezionale è tradizionalmente suscettibile di trovare applicazione è proprio quello degli accordi di licenza di diritti tecnologici. La Commissione europea, al fine di semplificare l’interpretazione della clausola di esenzione contenuta nell’art. 101(3), ha adottato in molti settori dei regolamenti che disciplinano l’esenzione per varie categorie di accordi potenzialmente rilevanti per la disciplina antitrust (c.d. block exemption regulations). Tali strumenti normativi assolvono al compito di assicurare maggiore certezza in ordine alle ipotesi di compatibilità con il diritto della concorrenza degli accordi conclusi tra le imprese, specificando le condizioni da soddisfare ai fini dell’esenzione. Nella prima parte del presente contributo si offre un’analisi delle novità legislative introdotte dal Regolamento (UE) n. 316/2014, che hanno riguardato essenzialmente la sfera delle restrizioni delle vendite passive, delle grant-back clauses e delle non-challenge clauses. Le nuove disposizioni appaiono ispirate dall’intento di offrire maggiore protezione ai licenziatari nei rapporti contrattuali con i titolari dei diritti tecnologici, al fine di favorire un incremento della concorrenza dinamica basata sull’innovazione. Occorre tuttavia verificare che l’approccio adottato dalla Commissione non induca un effetto deterrente sugli incentivi dei produttori a dare in licenza i brevetti. La seconda parte dell’articolo è dedicata alle nuove linee guida sull'applicazione dell'articolo 101 TFUE agli accordi di trasferimento di tecnologia, che si soffermano sull’analisi antitrust dei settlement agreements e dei pool tecnologici. Questo tema offre ampi spunti di dibattito in quanto, con riferimento al fenomeno dell’aggregazione dei brevetti e al connesso tema del potere di mercato dei patent pool e dei titolari degli standard essential patent, è in atto un processo universale di definizione degli effetti sulla concorrenza delle condotte di tali soggetti... (segue)



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