
Con sentenza n. 5609/2015, pubblicata il 9 dicembre 2015, il Consiglio di Stato ha in parte respinto l’appello promosso da Telecom Italia Media Broadcasting S.r.l. (oggi Persidera S.p.A.) per l’assegnazione del IV° multiplex digitale, rinviando per la definizione delle residue censure all’esito del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, da disporre con separata ordinanza.
In particolare, il Collegio, a valle di una puntuale disamina delle finalità sottese alla procedura di infrazione 2005/5086, ha indubbiato la legittimità comunitaria dei criteri di conversione delle reti analogiche in digitale fissati dall’AGCOM nella delibera 181/09/CONS, successivamente legificata, nella parte in cui non hanno tenuto conto dell’esistenza di reti cd. “eccedenti” i limiti anticoncentrativi (segnatamente RAI3 e RETE4). Dalla mancata considerazione di tali profili sarebbe infatti derivata l’applicazione del medesimo coefficiente di conversione per Persidera - all’epoca titolare di una quota di mercato inferiore al 3% - e RAI ed RTI, detentori invece di un’acclarata posizione di dominanza nel sistema analogico, con conseguente illegittima disparità di trattamento in pregiudizio della ricorrente.
(Nota M.C.V.)
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