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FOCUS - Territorio e Istituzioni N. 20 - 01/08/2022

 Il principio di corrispondenza tra funzioni amministrative e risorse finanziarie a vent’anni dalla riforma del Titolo V

Abstract [It]: Il lavoro indaga origini e sviluppo della garanzia costituzionale di adeguata connessione tra funzioni assegnate e risorse disponibili degli enti territoriali. Il sindacato di adeguatezza sulle scelte allocative è il frutto di una recente elaborazione giurisprudenziale della Corte costituzionale che, abbandonata la tradizionale deferenza nei confronti del legislatore del bilancio, prende le mosse da una particolare interpretazione dell’art. 119, co. 4 Cost. In assenza di indicatori di costo e di fabbisogno per lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative, specie dopo l’entrata in vigore della legge di revisione costituzionale n. 1/2012, la Corte ha adattato il proprio scrutinio di ragionevolezza per accertare un “eccesso di potere” del legislatore, laddove esso non si conformi ai vincoli istruttori di natura amministrativo-contabile. Il rispetto di tali vincoli di natura procedurale, più che di criteri quantitativi o parametri economico-finanziari, permette alla Corte di valutare l’adeguatezza dell’allocazione delle risorse e assicura un bilanciamento di tale interesse con la salvaguardia degli equilibri di bilancio, il coinvolgimento degli enti territoriali e la garanzia del nucleo essenziale dei diritti fondamentali.

 

Title: The principle of correspondence between administrative functions and financial resources 20 years after Title V reform

Abstract [En]: This article explores the origins and the development of the constitutional principle of concomitant financing in the Italian constitutional legal order. Article 119, para. 4 IC sets out that administrative tasks shall always be coupled with the necessary resources to carry them out properly. This principle has been used over time by the Italian Constitutional Court to inquire into the lawfulness of state or regional budget allocation of resources. In particular, the Court has declared financial legislation null and void as long as it does not comply with a series of procedural requirements of an accounting nature as set forth by ordinary legislation. These requirements force the legislature to justify its own choices on the allocation of resources and thus to be held accountable to the electorate while enacting a new piece of legislation. Justification by the legislature occurs by striking a reasonable balance between the different constitutional interests at stake, namely the balanced budget rule, loyal co-operation between State and territorial authorities and protection of the core of fundamental rights.

 

Parole chiave: relazioni finanziarie; ragionevolezza; bilancio; funzioni amministrative; istruttoria finanziaria

Keywords: concomitant financing; constitutional law; budgetary process; reasonableness, financial resources

 

Sommario: 1. Introduzione. 2. Dalla clausola di cd. autosufficienza finanziaria alla corrispondenza tra funzioni e risorse sulla base di indicatori di costo e fabbisogno. 3. Dalla corrispondenza tra funzioni e risorse sulla base di indicatori di costo e fabbisogno alla corrispondenza sulla base di vincoli procedurali di natura amministrativo-contabile. 4. Profili applicativi speciali: la corrispondenza tra funzioni e risorse nel procedimento di realizzazione del regionalismo differenziato ex art. 116, co. 3 Cost. 5. Conclusioni.



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