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FOCUS - Comunicazioni, media e nuove tecnologie N. 3 - 24/11/2014

 Le ordinanze TAR in materia di diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica

Alla luce delle due ordinanze di remissione del Tar del Lazio alla Corte costituzionale, l’impianto normativo su cui si radicano le competenze regolatorie dell’Agcom appare confermato. La legge sul diritto d’autore attribuisce espressamente all’art. 182-bis, introdotto dal’art. 11 della legge n. 248 del 2000, e modificato dal D.lgs. n. 68 del 2003, all’Agcom, unitamente alla SIAE, poteri di vigilanza, fra l’altro, «sull’attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, […]», prevedendo altresì che, per lo svolgimento dei relativi compiti, l’Autorità possa conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed esercitare poteri di ispezione e di accesso a locali e di richiesta di esibizione di documenti etc. Tale articolo attribuisce, dunque, all’Agcom un potere di vigilanza al fine di prevenire ed accertare le violazioni del diritto d’autore, circoscritto all’attività di riproduzione e duplicazione delle opere dell’ingegno con qualsiasi procedimento, dunque anche attraverso internet, nonché all’attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata, così implicitamente includendosi anche le web tv. L’attribuzione della potestà appena descritta trova ulteriore conferma nella legge istitutiva dell’Agcom (art. 1, comma 6, lett. b), numero 4-bis, anch’esso introdotto dall’art. 11, comma 2, della legge n. 248 del 2000) ove viene statuito che è compito dell’Autorità esercitare i poteri attribuiti dall'articolo 182-bis l. n. 633/1941. A sua volta, l’art. 32-bis, comma 3, del D.lgs. n. 177 del 2005, aggiunto dall’art. 6 del D.lgs. n. 44 del 2010, prevede che sia l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ad emanare le «disposizioni regolamentari necessarie per rendere effettiva l’osservanza dei limiti e divieti» imposti ai fornitori di servizi di media audiovisivi a garanzia del rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi. I fornitori di servizi di media audiovisivi sono, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 44 del 2010, le persone fisiche o giuridiche cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determinano le modalità di organizzazione, con esclusione dei soggetti che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi come i servizi basati sul caricamento di contenuti da parte degli utenti, in quanto in essi non è rinvenibile un’attività editoriale da parte del fornitore, qualificabile piuttosto come semplice aggregazione dei contenuti. La norma richiamata aggiunge e specifica che sono, altresì, esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina tutti i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi, risultando questa meramente incidentale (ad es. brevi spot pubblicitari, motori di ricerca, etc.). Da quanto appena esposto emerge che la potestà regolamentare dell’Agcom in materia di diritto d’autore trovi un limite soggettivo esplicito potendo essere esercitata solo nei confronti dei fornitori di servizi di media audiovisivi e non anche di soggetti terzi. Il quadro giuridico rappresentato si completa con il D.lgs. n. 70 del 2003, attuativo della direttiva 2000/31/CE, che detta specifiche disposizioni in tema di servizi della «società dell’informazione», disciplinando fra l’altro i servizi connessi all’uso della rete. Esso prevede, nell’ambito dell’Unione europea, il principio della «libera circolazione dei servizi», ma aggiunge che essa può essere limitata, con provvedimento dell’A.G. o degli organi amministrativi di vigilanza o delle autorità indipendenti di settore. Il testo legislativo nel disciplinare le responsabilità degli Internet Service Providers - letteralmenteprestatori di servizi internet, da qui in avanti anche ISP o provider - afferma che l’Autorità giudiziaria o quella amministrativa «può esigere, anche in via di urgenza», con specifica ordinanza di inibizione, che il prestatore «impedisca o ponga fine alle violazioni commesse» (art. 17, D.lgs. n. 70/2003) così attribuendo all’Agcom poteri, oltreché di vigilanza, anche inibitori. La normativa descritta esaurisce, dunque, il quadro di riferimento sul quale si fondano le competenze dell’Autorità in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, riconoscendo alla stessa poteri regolatori, di vigilanza, ispezione ed inibizione, che paiono, tuttavia, inserirsi in un contesto che il legislatore ha lasciato incompleto senza porre elementi di coordinamento tra i vari compiti assegnati all’Agcom... (segue)



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