Log in or Create account

FOCUS - Comunicazioni, media e nuove tecnologie N. 3 - 24/11/2014

 La rimessione alla Corte della questione di legittimità costituzionale in materia di diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica

Per comprendere quale sorte accompagnerà il Regolamento adottato da AGCom in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, specie alla luce dei più recenti sviluppi che hanno visto deferire una questione di legittimità costituzionale alla Consulta, vale la pena soffermarsi su quanto ha affermato proprio il giudice remittente, il TAR del Lazio. Infatti, pur mettendo in dubbio alcuni elementi che si collocano alla base dell’adozione del Regolamento, il TAR si pronuncia, a me pare, indirettamente e incidentalmente, anche sul suo merito. E si pronuncia, in proposito, in modo piuttosto chiaro: rigettando del tutto le questioni relative alla illegittimità per violazione della riserva di legge e per incompetenza di AGCOM ad adottare il Regolamento. Queste censure vengono rigettate perché secondo il TAR l’Autorità non possiede effettivamente una competenza in materia di accertamento di violazioni primarie del diritto d’autore, che è devoluta alla giurisdizione ordinaria, ma ha certamente poteri di vigilanza, che si rinvengono proprio nelle fonti evocate dall’Autorità alla base del proprio intervento regolamentare. Infatti, secondo il TAR del Lazio, quello disciplinato dal Regolamento è un procedimento amministrativo che mira ad impedire il procrastinarsi delle violazioni accertate, e non a perseguire, invece, la violazione primaria del diritto d’autore (intendendosi per tale l’illegittima messa a disposizione di un’opera protetta da parte di un soggetto non autorizzato, che rimane perseguibile –in sede civile e penale- esclusivamente dall’autorità giurisdizionale). A questo riguardo, è interessante la distinzione tracciata tra le violazioni di carattere primario del diritto d’autore e, dall’altro lato, le violazioni di carattere massivo o i comportamenti di non conformità a un ordine primario. In quest’ultimo caso soltanto entra in gioco AGCOM, che è chiaramente un’autorità avente potere di vigilanza. Secondo il TAR, infatti, l’Autorità non è un’autorità indipendente in senso stretto, ma un’autorità di vigilanza che ha tutte le competenze necessarie per intervenire in materia. Viene così chiarito sia il problema della competenza, sia quello relativo all’asserita violazione della riserva di legge. Vi è però un secondo punto interessante nel ragionamento del TAR del Lazio: detto che non c’è incompetenza o violazione della riserva di legge, bisogna valutare anche la conformità costituzionale della tutela dei diritti in gioco. Qui, in termini più strettamente inerenti al processo costituzionale, più che la rilevanza mi pare entri in gioco il profilo della non manifesta infondatezza. Il requisito della rilevanza, sussistendo la possibilità di una invalidità derivata del Regolamento, sembrerebbe infatti effettivamente integrato. Sulla non manifesta infondatezza della questione posta dal TAR del Lazio, soprattutto per il modo in cui è stata formulata, vi è sicuramente qualche dubbio, invece, dato che il giudice amministrativo affronta la questione molto vagamente, senza argomentare compiutamente sul punto... (segue)



Execution time: 9 ms - Your address is 13.58.246.134
Software Tour Operator