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FOCUS - Comunicazioni, media e nuove tecnologie N. 3 - 24/11/2014

 TAR Sentenza n. 1209 in tema di interruzioni pubblicitarie durante la trasmissione di lungometraggi (con nota di M.C.V.)

 Con sentenze nn. da 1205 a 1209, pubblicate il 22 gennaio 2015, il Tar Lazio, Sez. III^-ter ha respinto i sei ricorsi promossi da RTI per l’annullamento delle delibere (169/06/CSP, 67/06/CSP, 68/06/CSP, 170/06/CSP, 106/06/CSP) con le quali l’AGCOM ha applicato a tale Società plurime sanzioni pecuniarie per aver superato il limite all’inserimento di interruzioni pubblicitarie fissato dall’art. 37, comma 4 del TUSMAR – ossia una volta per ogni periodo di programma di almeno quarantacinque minuti – nel corso di alcuni lungometraggi trasmessi da Rete4 ed Italia1.

Secondo il Giudice, i provvedimenti gravati sono immuni dai vizi procedimentali dedotti da RTI e, segnatamente, afferenti la pretesa lesione del principio del ne bis in idem ed il mancato rispetto del termine di centocinquanta giorni dall’accertamento delle violazioni per l’irrogazione delle sanzioni. Ciò in quanto tale termine, stando alla ricostruzione del TAR, deve essere calcolato non già dalla contestazione degli addebiti, bensì dall’adozione delle relative diffide.

Rilevata la tempestività degli atti impugnati e l’intervenuto svolgimento di un adeguato contraddittorio procedimentale, il Tar ha altresì ritenuto infondate tanto le censure di incostituzionalità sollevate da RTI, quanto il motivo concernete la pretesa eccessiva onerosità delle sanzioni pecuniarie irrogate. Del pari il giudice ha confermato che in ragione della reiterazione delle condotte illecite, l’AGCOM ha correttamente escluso che le sanzioni potessero essere applicate in misura ridotta ex art. 16 della L. n. 689/1981.

M.C.V.



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