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FOCUS - Comunicazioni, media e nuove tecnologie N. 3 - 24/11/2014

 TAR Sentenza n. 1210 in tema di interruzioni pubblicitarie durante la trasmissione di lungometraggi (con nota di R.E.M.)

 Con sentenza n. 1210, pubblicata il 22 gennaio 2015, il Tar Lazio, Sez. III^-ter ha respinto il ricorso promosso da RTI per l’annullamento della delibera 165/05/CSP con la quale l’AGCOM ha diffidato tale Società a cessare i comportamenti tenuti in occasione della messa in onda su “Italia 1” del lungometraggio “Jurassic Park III”, sulla base del preteso superamento del limite all’inserimento di interruzioni pubblicitarie, fissato dagli artt. 37, co. 4 del TUSMAR  e 3, co. 3 della L. n. 223/1990. 

Il Giudice, rilevato che il provvedimento gravato è immune dai vizi procedimentali dedotti da RTI, ha ravvisato la violazione delle suddette norme laddove prevedono, nel caso della trasmissione di lungometraggi, l’inserimento di interruzioni pubblicitarie soltanto una volta per ogni periodo di programma di almeno quarantacinque minuti, ovvero una seconda volta soltanto qualora la durata del programma superi di almeno venti minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti. Con riferimento al caso di specie, il TAR ha osservato come la Società ricorrente abbia trasmesso tre interruzioni pubblicitarie invece di due, secondo la seguente sequenza: primo tempo del film – break pubblicitario n. 1 – TgCOM – break n. 2 – Meteo – break n. 3 – secondo tempo del film. Ciò, in quanto, contrariamente a quanto dedotto da RTI, i due programmi informativi di brevissima durata, lungi dal costituire di per sé singoli programmi, si inseriscono invece all’interno della trasmissione unitaria del lungometraggio, sì da causare la mancanza di  soluzione di continuità della messa in onda del film.

R.E.M.



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