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FOCUS - Comunicazioni, media e nuove tecnologie N. 3 - 24/11/2014

 Consiglio di Stato, Sentenza del 23/01/2015, in tema di determinazione dei prezzi del servizio di terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili - delibera 259/14/CONS (ricorrente WIND Telecomunicazioni) (con nota di G.D.M.)

 Con le sentenze del 23 gennaio 2015 nn. 294, 295, 296 e 297/2015, il Consiglio di Stato ha rigettato i ricorsi promossi da WIND, Vodafone, H3G  e Telecom per l’ottemperanza alle sentenze del medesimo Giudice nn. 725, 1531 e 1551 del 2014 e per la declaratoria di nullità della delibera n. 259/14/CONS.

In particolare, attraverso tale ultima delibera, l’AGCom, a valle dell’annullamento della delibera 621/11/CONS con cui erano state stabilite le tariffe di terminazione mobile per il periodo successivo al 1° luglio 2012, aveva rideterminato l’asimmetria tariffaria di H3G in relazione al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2013.

Secondo le sentenze in esame, l’annullamento per difetto di motivazione, operato dalla sentenza n. 725/14, comporta solo che l’esercizio della discrezionalità di cui l’amministrazione dispone si esplichi in scelte idonee a superare il deficit motivazionale rilevato.

In tal senso, sono stati ritenuti conformi al giudicato, sia il periodo temporale di completamento del percorso di riduzione tariffaria per H3G, che il valore di partenza da cui calcolare la suddetta riduzione, essendo stato rispettato l’unico vincolo imposto dalla sentenza relativo al criterio di proporzionalità tra incremento della disponibilità di frequenze e riduzione dell’asimmetria.

Il Consiglio di Stato ha, poi, ritenuto che dalla sentenza n. 1551/14 non nasceva alcun vincolo alla rideterminazione dei prezzi di terminazione di tutti gli operatori diversi da H3G, limitandosi a rilevare che l’Autorità avrebbe potuto rendere più esplicite le ragioni del bilanciamento di interessi operato.

 Il Consiglio di Stato ha, quindi, affermato che le scelte compite dall’AGCom potranno essere censurabili in sede di giudizio di legittimità.

G.D.M.



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