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NUMERO 9 - 30/04/2008

 Dieci anni di risarcimento dei danni innanzi al giudice amministrativo

Sino a dieci anni fa non sussistevano dubbi sul fatto che il risarcimento del danno riguardasse esclusivamente i diritti soggettivi: da un lato, la stessa locuzione “danno ingiusto” di cui all’art. 2043 Codice Civile veniva interpretata (in senso etimologico) come “in jus”, cioè “contra jus”, ove per “jus” si intendeva solo la posizione di diritto soggettivo perfetto; e dall’altro, la situazione giuridica soggettiva fatta valere da chi agiva in giudizio per ottenere il risarcimento del danno subìto era qualificata alla stregua di un diritto soggettivo perfetto (nascente, ai sensi dell’art. 1173 Codice Civile, dal fatto illecito), sottoposto al regime della prescrizione quinquennale (e, secondo taluni, distinto dalla posizione soggettiva sostanziale la cui lesione è fonte del danno ingiusto).
Sicchè, in tale contesto temporale, non desta meraviglia che, sul piano processuale, il potere di emettere pronunce di condanna al risarcimento dei danni (anche nei confronti della Pubblica Amministrazione) fosse riservato al Giudice naturale dei diritti soggettivi, ossia all’A.G.O.... (segue)



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