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di Silvio Gambino
Regionalismi e diritti di cittadinanza. La riforma degli statuti in Spagna e in Italia
I primi tre contributi di studiosi spagnoli (prof. Roberto Blanco Valdés dell’Università di Santiago di Compostela, prof. Francisco Balaguer Callejón dell’Università di Granata, prof. Josep Mª Castellá Andreu dell’Università di Barcellona) che qui si pubblicano sono stati oggetto di discussione all’interno del Seminario “La riforma degli statuti regionali in Italia e delle Comunità autonome in Spagna. Esperienze a confronto”, svolto presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università della Calabria, il 24 ottobre 2007. Gli altri tre contributi di studiosi spagnoli (prof. Alberto Basaguren dell’Università del Paese Basco, prof. Alberto Pérez Calvo dell’Università Pubblica di Navarra, prof. José Luis García Guerrero dell’Università di Castilla - La Mancha) saranno pubblicati nel prossimo numero di questa stessa rivista. Tali contributi, unitamente a quelli degli studiosi italiani invitati al Seminario, sono in corso di pubblicazione nel volume, a cura di Silvio Gambino, Regionalismi e Statuti. Le riforme in Spagna e in Italia (Milano, Giuffré, 2008).
Il tema della riforma statutaria, da almeno un decennio, come sappiamo, costituisce oggetto di intenso dibattito istituzionale e politico, sia in Italia che in Spagna. Quanto alla prima delle due richiamate esperienze, al ritardo complessivo delle regioni di dare piena attuazione alle previsioni del novellato art. 123 Cost. (invero di non ampia portata istituzionale) ha corrisposto una giurisprudenza molto restrittiva della Corte costituzionale, che ha sostanzialmente chiuso ogni possibilità di apertura che, sia pure in piccola misura, la riforma costituzionale lasciava aperta alle regioni in termini di spazi normativi soprattutto in tema di forme di governo.Sia in tale ultima materia che in quella delle norme allocate nei preamboli, il Giudice delle leggi italiano, come è noto, ha opposto limiti del tutto invalicabili agli statuti regionali. Nel primo caso, arricchendo la motivazione della sua giurisprudenza in tema di organizzazione politica del governo regionale con il rispetto dell’“armonia” con la Costituzione (e pertanto non solo con quello del suo “rispetto”, secondo la previsione dell’art. 117.1 Cost.) e successivamente con lo “spirito” della Costituzione, delegittimando, in tal modo, ogni possibile ipotesi di riconoscimento alle regioni – con la previsione di “norme programmatiche” e della disciplina dei diritti nei preamboli degli statuti – di ambiti assimilabili a quelli propri delle Costituzioni.
(segue)
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