Il Decreto-Legge n. 27/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 72/2025 ha recato alcune sostanziali novità alla disciplina elettorale. Accanto alla prosecuzione della sperimentazione del voto per i fuori sede, che ha dato buoni risultati alla prova della consultazione referendaria dell’8 e 9 giugno 2025, si è aggiunta la previsione, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2025, che l’elettore impossibilitato ad apporre la propria firma autografa possa sottoscrivere le liste elettorali anche con firma digitale.
L’articolo 2-bis del citato decreto-legge introduce, inoltre, altre modifiche destinate ad avere un impatto sull’esercizio di voto di tutte le cittadine e tutti i cittadini, senza distinzioni.
In primo luogo, a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto-legge, le liste elettorali saranno compilate in ordine alfabetico, indicando per ogni iscritto: «a) il nome e cognome; b) il luogo e la data di nascita; c) il numero, la parte e la serie dell'atto di nascita; […] f) l’abitazione» (art. 5 del Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223).
La disposizione previgente, per le donne coniugate o vedove, prevedeva anche l’indicazione del cognome del marito. Ora tale disposizione è stata abrogata, determinando il superamento dell’ormai anacronistica indicazione del “cognome del marito” per le donne. Viene finalmente rimossa dall’ordinamento una norma giuridica desueta e contrastante con il principio costituzionale di eguaglianza fra i coniugi e con il diritto alla riservatezza della donna.
La seconda novità riguarda la compilazione delle liste elettorali, che vengono stilate dai Comuni ogni anno, entro il mese di febbraio ed entro il mese di agosto (rispettivamente aggiornato al 15 febbraio e al 15 agosto). Esse riportano l’elenco delle persone iscritte nel registro della popolazione residente, inclusi i neo-diciottenni (art. 8 Testo unico per l'elettorato attivo e delle liste elettorali). Sino al DL 27/2025, le liste elettorali erano organizzate in ordine alfabetico e suddivise per sesso; ora la distinzione «per uomini e donne» è stata abrogata. D’ora in poi, ai seggi non ci saranno i registri per «elettori» ed «elettrici», ma un unico elenco alfabetico.
La novità è di non poco conto tanto sotto il profilo organizzativo, quanto in termini sostanziali: attraverso la semplice rimozione di questa regola, si supera infatti una problematica che da tempo le associazioni attive nella tutela dei diritti LGBTQ+ segnalavano. Per alcune persone, infatti, la distinzione delle liste in elettori ed elettrici finiva per tradursi in un momento di esposizione a rischi di stigmatizzazione o trattamenti discriminatori.
Si tratta, in particolare, delle persone che affermano un genere diverso da quello che per tradizione dovrebbe essere correlato al sesso anagrafico indicato sui loro documenti e non abbiano ancora ottenuto dal Tribunale la sentenza con cui si dispone la rettificazione, oppure non abbiano intenzione di ottenerla.
Si pensi al caso di una donna trans, che, per affermare il genere femminile, abbia modificato i propri caratteri sessuali e abbia presentato l’istanza giurisdizionale per la rettificazione anagrafica, ma non abbia ancora ottenuto dei nuovi documenti in linea con il genere affermato: fino a oggi, questa persona, nonostante la propria affermata identità di genere (e la propria estetica), era costretta ad allinearsi nella fila degli «elettori» maschi, per votare, siccome anagraficamente qualificata come tale.
Questa situazione di fatto esponeva alcune persone ad un rischio di discriminazione, stigmatizzazione o anche, semplicemente, a commenti e giudizi poco appropriati in ogni occasione nella quale si rendeva necessario un riconoscimento formale, per mezzo dei documenti di identità.
Fintanto che il Tribunale, secondo quando previsto dalla legge n. 164/1982 e dall’art. 31 del d.lgs. 150/2011, non ordina la rettificazione anagrafica del sesso, infatti, i documenti di riconoscimento continuano a riportare il sesso con il quale si è stati iscritti all’anagrafe al momento della nascita. Considerata la delicatezza della questione, è evidente quanto il solo momento di identificazione ai seggi elettorali potesse tradursi in una situazione di disagio per la persona costretta a provare la propria identità, a fronte di liste elettorali divise per genere.
La questione non è di poco conto, se si considera che da tempo le associazioni impegnate nella tutela dei diritti LGBTQ+ (in particolare Rete Lenford) avevano presentato un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, segnalando proprio che la distinzione per genere nelle file elettorali comportasse una tale violazione dei diritti delle persone trans* (transgender, agender, genderfluid e non binarie), da tradursi, in definitiva, in un fattore che scoraggia l’esercizio del voto (e, conseguentemente, aumenta la disaffezione istituzionale).
A coloro che erano a conoscenza di tale novella legislativa, non sarà sfuggito che, nelle consultazioni referendarie (in alcuni Comuni abbinate anche al secondo turno delle elezioni amministrative) questa disposizione non aveva ancora trovato applicazioni (salvo alcune, isolate, eccezioni). La ragione di tale ritardo nell’attuazione della norma è da individuarsi nelle disposizioni del Testo unico elettorale: come si è già accennato, infatti, le liste elettorali vengono stilate dal Sindaco con duplice cadenza annuale, a febbraio e ad agosto. Poiché la data di entrata in vigore della modifica legislativa è il 18 maggio 2025, è necessario attendere la redazione delle liste elettorali di agosto per poter fruire a pieno di questa importante revisione normativa.