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FOCUS - Osservatorio di Diritto sanitario

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 198/2025, Cessazione degli incarichi della dirigenza sanitaria e commissariamento delle aziende sanitarie

Pres. Amoroso – Red. Sandulli – Presidenza del Consiglio dei ministri (Avvocatura generale dello Stato) – c. Regione autonoma della Sardegna

Dirigenza sanitaria – Aziende del Servizio sanitario regionale – Direttori amministrativi e sanitari – Cessazione anticipata degli incarichi – Cessazione automatica non collegata a ragioni interne al rapporto – Discrezionalità del direttore generale – Elemento di parzialità – Compromissione della continuità dell’azione amministrativa – Art. 97 Cost. – Illegittimità costituzionale.

 

Aziende del Servizio sanitario regionale – Commissariamento straordinario – Commissariamento in assenza di vacanza dell’incarico – Riordino interno degli enti – Automatismo nella cessazione dei direttori generali – Art. 117, terzo comma, Cost. – d.lgs. n. 171/2016 – Illegittimità costituzionale.

 

Il Collegio, con la sentenza in epigrafe, si è pronunciato sul ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, con cui è stata promossa questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della Regione Sardegna 11 marzo 2025, n. 8, recante “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale”.

In particolare, sono stati impugnati gli artt. 6, comma 1, e 14 della legge regionale, nella parte in cui incidevano sulla disciplina della dirigenza delle aziende del Servizio sanitario regionale e introducevano un commissariamento straordinario generalizzato delle aziende sanitarie.

La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione relativa all’art. 6, osservando che la disposizione prevedeva che, entro sessanta giorni dall’insediamento, il nuovo direttore generale potesse confermare o sostituire il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari. Secondo la Corte, tale meccanismo determina una decadenza automatica degli incarichi dirigenziali non apicali, rimessa alla scelta discrezionale del nuovo direttore generale e non collegata a ragioni interne al rapporto di lavoro né preceduta da un procedimento volto a verificare l’operato del dirigente. La norma consente quindi la cessazione anticipata dell’incarico per il solo avvicendamento del vertice aziendale, senza garanzie procedimentali e senza una valutazione dei risultati conseguiti. Ciò viola l’art. 97 Cost., sotto il duplice profilo dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, poiché introduce un elemento di parzialità e compromette la continuità dell’azione amministrativa.

Parimenti fondata è stata ritenuta la questione relativa all’art. 14, che disponeva il commissariamento straordinario di tutte le aziende sanitarie regionali, determinando l’automatica decadenza dei direttori generali in carica all’atto dell’insediamento dei commissari. La Corte ha rilevato che il commissariamento previsto dalla disposizione impugnata prescindeva da situazioni di vacanza dei direttori generali ed era finalizzato a un mero riordino interno di enti del Servizio sanitario regionale già esistenti, senza modificare l’assetto generale del sistema. L’automatismo decadenziale così introdotto è stato pertanto ritenuto in contrasto con i principi fondamentali sanciti dall’art. 2, comma 5, del d.lgs. n. 171 del 2016.

E. F.



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