Authentica S.p.a. in proprio e quale Capogruppo dell'Ati con Mandante Ristoservice S.r.l., Ristoservice S.r.l. in proprio e quale Mandante dell'Ati con Capogruppo Authentica S.p.a., (avv.ti Enrico Di Ienno, Lucia Licata) c. Ministero dell'Interno (Avv. Generale dello Stato).
Piattaforme telematiche – offerta – digitalizzazione – principio di autoresponsabilità.
Non può essere escluso da una gara in forma telematica un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l’orario fissato per tale operazione, ma non sia riuscito a finalizzare l’invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore.
Il Collegio richiamando giurisprudenza precedente afferma che “nelle gare di appalto in forma telematica, se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull’ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara (Consiglio di Stato, sez. III - sentenza 29 luglio 2020 n. 4811; Cons. Stato, sez. III, n. 86/2020)”. Tuttavia, nel caso in esame non paiono ricorrere simili circostanze di fatto, che imputerebbero se accertate e verificate alla stazione appaltante o al gestore della piattaforma il malfunzionamento. Con particolare riferimento alle gare che prevedono la presentazione dell’offerta per via telematica, a conferma del vigente principio di autoresponsabilità dell’operatore economico, il Consiglio di Stato ha chiarito altresì che: “il concorrente che si appresta alla partecipazione di una gara telematica, fruendo dei grandi vantaggi logistici e organizzativi che l’informatica fornisce ai fruitori della procedura, è consapevole che occorre un certo tempo per eseguire materialmente le procedure di upload, e che tale tempo dipende in gran parte dalla performance dell’infrastruttura di comunicazione (lato utente e lato stazione appaltante), quest’ultima a sua volta interferita da variabili fisiche o di traffico. Trattasi della dinamica fisiologica e ampiamente prevedibile dei fattori impiegati per la comunicazione elettronica, che dev’essere conosciuta, data per presupposta e accettata nei suoi vantaggi e nei suoi (pochi) svantaggi una volta che il legislatore ha dato ad essa validità; ferma, ovviamente, la gestione del vero e proprio malfunzionamento impeditivo della piattaforma di negoziazione per il quale, invece, lo stesso legislatore appronta specifici rimedi, quali la “sospensione del termine per la ricezione dell’offerte per il periodo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento (art. 79 comma 5 bis D.Lgs. n. 50 del 2016, cit.).[...].In applicazione del principio di autoresponsabilità, essendo a conoscenza delle modalità e della tempistica relative al servizio di assistenza, l’impresa esclusa avrebbe avuto l’onere di organizzare il deposito dei documenti per la partecipazione all’appalto (anche anticipandolo), in modo tale da essere in condizione di poter fruire del servizio di assistenza, ove se ne fosse presentata la necessità, e di fronteggiare eventuali rallentamenti del sistema” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 24.01.2022 n. 448).