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FOCUS - Territorio e istituzioni N. 29 - 27/10/2025

 Corte Costituzionale, Sentenza n. 29/2026, Le Casse di previdenza non sono astrette dall’obbligo di concorrere ad assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Corte cost., sent. n. 29 del 27 gennaio - 13 marzo 2026 (in G.U. n. 19 - 11 marzo 2026)

Le Casse di previdenza non sono astrette dall’obbligo di concorrere ad assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

1. Con la sentenza n. 29 del 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 417[1], della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui prevede, a decorrere dall’anno 2014, un riversamento forfettario annuale a favore del bilancio dello Stato da parte della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti, quale mezzo alternativo di adempimento alla normativa in materia di contenimento della spesa pubblica, ferme restando le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.

2. La Corte accoglie la prospettazione del rimettente (riprendendone per relationem le argomentazioni già svolte dalla stessa Corte con la sentenza n. 7/2017) secondo cui l’obbligo di destinazione all’erario dei risparmi realizzati è costituzionalmente illegittimo per quattro profili: a) lungi dal configurarsi come contributo straordinario a carico delle casse previdenziali privatizzate per far fronte a una contingente crisi economica, l’imposizione introdotta presenta carattere di stabilità, in quanto è rimasta in vigore per sei anni, fino alla sua caducazione per scelta legislativa successiva, che non ne ha mutato l’originario carattere; b) in primo luogo, per contrasto con il principio di ragionevolezza, poiché la norma (che opera in deroga all’ordinario regime di autonomia di quella Cassa) sacrifica incongruamente il suo interesse a mantenere le somme risparmiate per assolvere alla sua missione di gestire e assicurare nel tempo le prestazioni previdenziali agli iscritti, rispetto a un generico interesse dello Stato ad apprenderle per arricchire, in modo peraltro marginale, le proprie dotazioni di entrata; c) in secondo luogo, per violazione del buon andamento della gestione amministrativa dell’ente previdenziale, poiché l’obbligo di riversamento all’erario opera in senso contrario alle norme di spending review − che limitano le spese correnti a beneficio dei fondi a disposizione per il pagamento delle prestazioni − in quanto decurta il risparmio ottenuto dalle risorse naturalmente a ciò destinate; d) in quanto la norma comprometterebbe la garanzia delle posizioni previdenziali degli associati (art. 38 Cost.), cui gli equilibri finanziari della Cassa sono funzionali, con ciò rischiando di minare, il prelievo statale (strutturale e continuativo), nel lungo periodo, gli equilibri di un sistema previdenziale improntato all’autosufficienza economica (con espresso divieto normativo di intervento riequilibratore dello Stato) e sul vincolo di destinazione tra contributi degli iscritti e prestazioni previdenziali.

3. Il percorso logico-giuridico della pronuncia non è lineare.

3.1. Occorre premettere che le Casse di previdenza, quali la CIGAT, riconducibili nel terzo sottosettore di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 243 del 2012, fanno parte del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Sulla base dell’art. 97, primo comma, Cost., anche il terzo sottosettore (degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale) concorre in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo dell’equilibrio dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e la sostenibilità del debito pubblico.

Tale è la ratio della norma oggetto di scrutinio da parte della Corte.

Per raggiungere il predetto obiettivo (art. 97, primo comma, Cost.), il legislatore ha introdotto una misura per la razionalizzazione delle spese organizzative delle Casse di previdenza attraverso la cd. spending review o alternativamente attraverso la corresponsione allo Stato di una somma forfettaria.

3.2. In tale direzione il ragionamento della Corte, fino al punto 7 del diritto della sentenza, lasciava ipotizzare una conclusione opposta a quella di incostituzionalità della misura.

Infatti, secondo la prima parte della motivazione della sentenza, l’introduzione normativa della corresponsione della misura forfettaria come alternativa alla puntuale e analitica dimostrazione delle operazioni revisione della spesa di carattere gestionale, organizzativa e contabile sembrava potesse ritenersi idonea a salvaguardare l’autonomia di detti enti.

3.3. Ciononostante, la Corte ritenuto comunque lesa l’autonomia delle casse per le ragioni dette: a) per il carattere stabile e non transitorio della misura; b) in quanto «preclude la possibilità di ottenere finanziamenti adeguati da parte dello Stato e interventi di ripianamento di eventuali deficit generati dalla gestione amministrativa»; c) poiché determina un sacrificio dell’interesse della Cassa a che i risparmi siano mantenuti per l’impiego nella «missione istituzionale di gestire ed assicurare nel tempo le prestazioni previdenziali agli associati» rispetto a un «generico interesse dello Stato ad arricchire, in modo peraltro marginale, le proprie dotazioni di entrata»; “[i]n particolare, il previsto obbligo finanziario non trova giustificazione nel finanziamento di altri specifici interessi costituzionalmente tutelati affidati allo Stato né nei principi di cui all’art. 97, primo comma, Cost., per il raggiungimento degli obiettivi concordati in sede europea, posta la suddetta invarianza del saldo della complessiva spesa consolidata”; d) in quanto incide negativamente sui mezzi necessari per le provvidenze agli associati: talché, l’attuazione di tale regola finanziaria, rimessa all’autonomia dell’ente nelle scelte organizzative, trova sostegno nella normativa statale che impone il rigore nelle spese per i soggetti della finanza pubblica allargata, mentre risulta vanificata dalla «sottra[zione...] dei risparmi di spesa conseguiti» tramite «la corretta ed efficace gestione dei compiti amministrativi», dando luogo a uno «“sbilanciamento” dei conti».

3.4. All’evidenza, la pronuncia e le sue motivazioni soffrono di un atecnico inquadramento della questione di costituzionalità da parte del rimettente che, almeno in relazione dell’art. 97 Cost., non distingue le censure in relazione al diverso operare del primo e del secondo comma.

Né a colmare tale deficit di originaria prospettazione della questione soccorre il ragionamento della Corte che svolge considerazioni non ordinate, muovendo, in premessa, dal carattere stabile e non occasionale della misura; poi, pur evidenziando il carattere non analitico ma forfettario della norma, ne rileva la preclusione ad «ottenere finanziamenti adeguati da parte dello Stato e interventi di ripianamento di eventuali deficit generati dalla gestione amministrativa»; conclude, infine, nel senso della violazione dell’autonomia delle casse per incidenza negativa sui mezzi necessari per le provvidenze agli associati, dando peraltro atto del carattere “marginale” dell’interesse dello Stato alla misura, non trovando (ad avviso della Corte) giustificazione nel finanziamento di altri specifici interessi costituzionalmente tutelati affidati allo Stato né nei principi di cui all’art. 97, primo comma, Cost., per il raggiungimento degli obiettivi concordati in sede europea.

3.5. Si tratta di considerazioni ancorabili ora all’art. 97 secondo comma, Cost. ora all’art. 97, primo comma, Cost, norme non differenziate nella parte motiva, pur nella loro oggettiva, differente portata.

3.5.1. In effetti, la sentenza non è limpida nelle argomentazioni sia in quanto è la stessa Corte, sul piano del buon andamento (art. 97, secondo comma, Cost) a riconoscere che la misura, non essendo analitica bensì forfettaria, non incide sui profili strettamente gestionali, organizzativi e contabili rientranti nell’autonomia della Cassa, per poi affermare la lesività delle aspettative degli associati per lo sviamento del vincolo di destinazione tra contributi degli iscritti e prestazioni previdenziali e anche l’omessa introduzione, da parte dello Stato, del ripianamento di eventuali deficit generati dalla gestione amministrativa (argomento, quest’ultimo, del tutto eccentrico rispetto al thema decidendum).

3.5.2. Sul piano del diverso parametro di cui all’art. 97, primo comma, Cost. rimangono oscuri due passaggi: a) secondo cui “il previsto obbligo finanziario non trova giustificazione nel finanziamento di altri specifici interessi costituzionalmente tutelati affidati allo Stato né nei principi di cui all’art. 97, primo comma, Cost., per il raggiungimento degli obiettivi concordati in sede europea, posta la suddetta invarianza del saldo della complessiva spesa consolidata”, considerato che la misura, per il terzo sottosettore, incide complessivamente per il non irrilevante importo di 68,5 milioni di euro, oltre interessi; b) la ragione per la quale, in definitiva, il terzo sottosettore non possa essere legittimamente chiamato a concorrere ad assicurare l’obiettivo dell’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni (art. 97, primo comma, Cost.), pur facendo parte del citato conto consolidato.

In definitiva, si può osservare che la Corte (così come la giurisdizione più in generale, ivi compresa quella di stretta legittimità) non risulta aver ancora introiettato a sufficienza al proprio interno la cultura del limite all’azione delle pubbliche amministrazioni costituito dall’adesione agli accordi con l’UE in materia di finanza pubblica. Affiora, invece, qui e là, una spontanea cultura di difesa dei diritti, la quale, oltre a non avere un chiaro fondamento costituzionale (anche a prescindere dai risvolti finanziari), dal 2012 impone anche a livello di Legge fondamentale vincoli in termini di saldi di finanza pubblica e di spesa in vista della tendenziale riduzione del rapporto debito/Pil. Ciò significa che il sistema è chiamato a produrre manovre di finanza pubblica di segno espansivo solo nella misura in cui gli andamenti tendenziali lo consentano rispetto agli obiettivi concordati con la UE in base alla traiettoria di cui al Piano strutturale di bilancio approvato nell’autunno 2024, rimanendo la classica funzione dell’obbligo di copertura (art. 81, terzo comma, Cost.) come presidio e baluardo per il non peggioramento del saldo approvato con la legge di bilancio e coerente con i suddetti obblighi nei confronti della UE.   

 



[1] 417. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Per detti enti, la presente disposizione sostituisce tutta la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica che prevede, ai fini del conseguimento dei risparmi di finanza pubblica, il concorso delle amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.



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