A Roma il 25 marzo 1957 si firmò, più che un Trattato internazionale, un patto costituente. Nelle materie convenute, gli Stati aderenti, limitavano infatti la loro sovranità e fondavano un vero e proprio ordinamento dei loro ordinamenti nazionali. Un ordinamento che, attraverso l’attivazione delle rispettive clausole di apertura, si innestava agli ordinamenti nazionali, come per una sincrona revisione costituzionale. Fin dalle origini, fu creato perciò un ordinamento complesso: l’ordinamento europeo – quello che oggi chiamiamo Unione europea – composto da un ordinamento comunitario in rapporto di coordinazione e di reciproca condizionalità con i preesistenti ordinamenti nazionali. Gli Stati aderenti al “patto”, con la loro sovranità parzialmente limitata, diventavano così Stati “comunitari” perché, senza cancellare la loro identità, il blocco comunitario incideva sul loro equilibrio istituzionale: oltre che sul funzionamento e sui criteri di validità delle norme. Il carattere costituzionale innovativo del patto era fondato, al di là del decisivo elemento della limitazione di sovranità in condizioni di parità degli Stati aderenti, su altri due fattori determinanti. In primo luogo, il riconoscimento di diritti soggettivi azionabili in tutte le giurisdizioni degli Stati contraenti (il diritto di circolazione, il diritto di stabilimento lavorativo, il diritto di dimora). La istituzione poi, e soprattutto, di una Corte di giustizia sovranazionale, sottratta al controllo degli Stati partecipanti al “patto” e dotata della capacità di annullare gli atti da esso devianti. Da questi due fattori derivava una intrinseca unità dell’ordinamento complesso europeo che così si creava: sigillata da un indirizzo politico di integrazione, che stabiliva una logica di svolgimento. Questo elemento teleologico essenziale era fissato in termini generali nel preambolo del Trattato: «porre le fondamenta di una unione sempre più stretta fra i popoli europei». Nello stesso preambolo erano anche inscritte tre specificazioni di quell’indirizzo generale: volte a precisare le corsie di graduale adempimento del patto. In primo luogo, il percorso di una economia comune: con una «azione concertata» per «l’eliminazione degli ostacoli esistenti» allo svolgimento del patto fondativo e «per garantire la stabilità dell’espansione». In secondo luogo, il percorso di una politica di coesione: con il «rafforzamento dell’unità delle economie» attraverso l’assicurazione del loro «sviluppo armonioso», «riducendo le disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno ...(segue).
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