Dopo l’esito del referendum costituzionale di qualche giorno fa possiamo tranquillamente affermare che la storia delle riforme costituzionali in Italia comincia a mostrare un andamento in qualche misura regolare: mentre le “grandi riforme”, quelle sistemiche, non producono consenso né in Parlamento né alla prova referendaria (tranne l’eccezione del 2001), sono solo le revisioni puntuali, quelle volte a modificare singole norme senza toccare gli snodi del sistema a passare il vaglio parlamentare e/o popolare. Una brevissima rassegna di quanto sino ad ora accaduto lo conferma in pieno. Le leggi di revisione costituzionale approvate anche in seconda lettura in Parlamento alla maggioranza dei 2/3 sono state ben 11 e quasi tutte con le caratteristiche sopra citate. La prima è stata la legge di revisione costituzionale n. 2 del 1963 che, modificando gli articoli 56 e 57 fissò il numero dei deputati a 630 e quelle dei senatori a 315. Stessa cosa avvenne con le seguenti leggi costituzionali: n. 3 del 1963 istitutiva della Regione Molise; n. 2 del 1967 che modificò l’art. 135 sulla Corte costituzionale; n. 1 del 1991 in materia di c.d. semestre bianco (art. 88); n. 3 del 1993 che incise sull’art. 68 eliminando la richiesta di autorizzazione per l’inizio dei procedimenti penali nei confronti dei parlamentari; n. 1 del 1999 che con la revisione degli articoli 121, 122, 123 e 126 introdusse l’elezione diretta del Presidente della giunta regionale e rafforzò l’autonomia statutaria delle Regioni; n. 2 del 1999 che modificò l’art. 111 con l’inserimento dei principi del giusto processo; n. 1 del 2007 che abolì la pena di morte mutando l’art. 27; n. 1 del 2012 con cui si modificarono gli articoli 81, 97, 117 e 119 e si introdusse il principio del pareggio di bilancio; n. 1 del 2022 che ha rotto il tabù dell’immodificabilità della prima parte della Costituzione attraverso la modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente, ed, infine, la n. 1 del 2023 che ugualmente ha revisionato l’art. 33 attraverso l’inserzione in Costituzione della tutela dell’ attività sportiva. Allo stesso modo anche le leggi di revisione costituzionale che non hanno raggiunto il quorum dei 2/3 nella seconda votazione, ma su cui non è stato chiesto il referendum hanno inciso su singole norme costituzionali, e non sull’assetto complessivo di una materia. Così per la legge costituzionale n. 1 del 1989 istitutiva del c.d. Tribunale dei ministri che ha modificato gli articoli 96, 134 e 135; la n. 1 del 1992 che ha innalzato la maggioranza richiesta dall’art. 79 per la concessione dell’amnistia e... (segue)
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