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NUMERO 13 - 29/06/2011

 Gli “esclusi” dai conflitti tra poteri dello stato

L’art. 37 della l. 87/1953, che disciplina i conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, contiene, come noto, una descrizione assai generica di cosa si debba intendere per “potere dello Stato”. Al comma 1 vi si legge infatti che: ì “Il conflitto tra poteri dello Stato è risoluto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali”. Tale laconicità della disciplina dei conflitti è stata, non a caso, definita “provvidenziale” [Veronesi, 2002]: essa è infatti con tutta probabilità frutto della consapevolezza - da parte del legislatore ordinario, ma altresì di quello costituzionale, che genericamente cita all’art. 134 Cost. la nozione di “potere dello Stato” senza esplicitarne le caratteristiche – che tanto sotto un profilo soggettivo quanto sotto il versante oggettivo la materia dei conflitti tra poteri è in continua evoluzione, stante proprio la natura residuale dello strumento in questione. Si deve dunque prendere le mosse dalla constatazione che la norma è “a fattispecie aperta” e che pertanto, sotto il profilo soggettivo, non siamo di fronte ad un numerus clausus ... (segue)



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