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NUMERO 16 - 06/08/2008

 I poteri in equilibrio. Libertà d’esercizio delle funzioni fra inviolabilità e giurisdizione

La definitiva approvazione del c.d. “Lodo Alfano”, in materia di sospensione dei processi penali nei confronti delle più alte cariche dello Stato, e le polemiche politiche e dottrinali che hanno contrassegnato il suo iter parlamentare hanno riportato in auge il problema della garanzia del libero esercizio delle funzioni da parte degli organi costituzionali dello Stato, nella più vasta cornice di quella “guerra dei poteri” fra istituzioni politiche e magistratura che, fin dal 1992, segna la transizione costituzionale italiana dalla “prima” alla “seconda” Repubblica.
 Centrale, in tale contesto, si pone il dibattito sulle c.d. “immunità parlamentari” e sull’opportunità, ipotizzata in dottrina, di un “ritorno” al “vecchio” istituto dell’autorizzazione a procedere in favore dei membri del Parlamento (prevista dalla pregressa formulazione dell’art. 68 comma 2 Cost. e superata dalla legge costituzionale n. 3/1993), vista come una sorta di “minore dei mali” rispetto alle presunte “gravissime forzature costituzionali” insite nella legge sulla sospensione dei processi.
Ciò in ragione della circostanza che i contenuti del “Lodo”, derogando a taluni principi fondamentali della Carta (uguaglianza, diritto di difesa, obbligatorietà dell’azione penale, ragionevole durata dei processi) rappresenterebbero un vulnus costituzionale, tale da esigere una revisione “di sistema” ex art. 138 Cost. 
Nel solco degli intenti originari del Costituente si potrebbe ricercare una soluzione normativa compatibile con l’ordinamento, superando le isolate “sacche” di “impunità” che la nuova legge avrebbe sostanzialmente introdotto, sulla scia del pregresso art. 1 della legge n. 140/2003 e dichiarato incostituzionale dalla Consulta, con l’ormai famosa sentenza n. 24/2004. 
Orbene, prima di un esame nel merito delle questioni sopra prospettate, sembrano d’obbligo alcune precisazioni “terminologiche” che, pur nella loro apparente scontatezza, sembrano essere state travolte dalla confusione mediatica che ha caratterizzato il dibattito delle scorse settimane.
 Infatti, il “Lodo Alfano” e le ipotesi di reviviscenza dell’art. 68 comma 2 Cost. non sono inquadrabili, in termini costituzionali, nelle categorie dell’ “immunità di funzione”, bensì in quella della c.d. “inviolabilità processuale”.

(segue)



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