stato » documentazione
-
di Annamaria Poggi
La riforma dell'ordinamento giudiziario: questione strumentale o problema reale?
In un volume “non” sospetto edito da Laterza nel 1994 e curato da B.Caravita dal titolo Magistratura, CSM e principi costituzionali, in cui venivano riprodotte le relazioni svolte in un Convegno dall’analogo titolo, sostanzialmente tutti gli autori, affrontando il tema cruciale del rapporto politica-magistratura nelle sue varie sfaccettature (CSM-Governo; CSM-Presidente della Repubblica, CSM-Ministro; CSM-Parlamento; CSM-giudici…) e secondo sensibilità assai diverse, quando non speculari, concludevano per la necessità, e anzi per l’indifferibilità, di una riforma dell’ordinamento giudiziario, “ivi compresi, lo status dei giudici in tutte le sue forme e le prerogative costituzionali del CSM che debbono essere conservate”.
Come noto in quel periodo elementi contingenti, quali l’aperto scontro tra magistratura ed ampie zone del sistema politico, condussero a completa maturazione talune situazioni di crisi già latenti da molti anni: l’ibrida collocazione costituzionale del CSM, la sua palese “politicizzazione” quale spia della politicizzazione di parte della magistratura e, non ultima, la colpevole inerzia del legislatore nel porre mano alla riforma dell’ordinamento giudiziario.
Se, come appare evidente, le cause della situazione di crisi tra politica e magistratura esplosa tra il 1992 e il 1994 non sono ancora superate, è perché esse sono evidentemente meno banali e ben più profonde di quelle che la vulgata vorrebbe accreditare ad abusi di posizione costituzionale e privilegi, pur presenti e da combattere.
Tra quelle più palesi, e universalmente riconosciute, va annoverata l’incapacità del sistema politico-istituzionale di leggere ed accompagnare, con adeguate riforme strutturali (prima fra tutte la selezione e la formazione dei magistrati), il passaggio dal modello liberale positivistico del diritto come sistema completo e coerente (in cui il legislatore assolve una funzione “ordinante” e tutti gli altri - compreso il giudiziario - una funzione “servente”) ad un sistema in cui la legge costituisce l’esito di transazioni che generano risultati non univoci. Rispetto a tale passaggio, infatti, la stessa attività giudiziaria si è completamente trasformata: da applicatrice della legge ad attributrice ad essa di uno dei significati possibili e costituzionalmente compatibili.
(segue)
ITALIA - DOCUMENTAZIONE
Osservatorio trasparenza
(10/07/2024)
ITALIA - DOCUMENTAZIONE
Transizioni Digitali: Prospettive Giuridiche e Nuove Frontiere Tecnologiche
Call for panels and papers (09/07/2024)
ITALIA - DOCUMENTAZIONE
Parere del Garante per la protezione dei dati personali- Parere su istanza di accesso civico - Anagrafe vaccinale
B. Gargari (09/07/2024)
ITALIA - DOCUMENTAZIONE
Parere del Garante per la protezione dei dati personali- Curricula ed elenchi di candidati selezioni per incarichi istituzionali
B. Gargari (09/07/2024)
ITALIA - DOCUMENTAZIONE
Parere del Garante per la protezione dei dati personali- Parere su istanza di accesso civico - Dati sanitari
B. Gargari (09/07/2024)
Giurisprudenza - Italia - Consiglio di Stato -
Consiglio di Stato, Sentenza n. 2453/2024, L’ordinanza con la quale il Tar rinvia alla decisione sul merito la pronuncia sul ricorso incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a. è immediatamente appellabile
L. Droghini (09/07/2024)
Giurisprudenza - Italia - Consiglio di Stato -
Consiglio di Stato, Sentenza n. 2694/2024, Diritto di accesso dell’Ordine degli Avvocati agli atti di un accordo quadro potenzialmente lesivo dell’equo compenso
L. Droghini (09/07/2024)
Giurisprudenza - Italia - Consiglio di Stato -
Consiglio di Stato, Sentenza n. 1295/2024, I sindacati non rappresentativi sono legittimati all’accesso, fermo il limite della natura esplorativa della richiesta
L. Droghini (09/07/2024)